Ordinanza n.276 del 1984

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ORDINANZA N. 276

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

          Prof. Giuseppe BORZELLINO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), promosso con l'ordinanza emessa il 9 gennaio 1981 dal Pretore di Varallo nel procedimento penale a carico di ignoti, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 dell'anno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, nel corso di procedimento penale a carico di ignoti, il Pretore di Varallo ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile), così come integrati dal D.M. 7 giugno 1973 (Approvazione e pubblicazione di Tabella UNI-CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083), in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., nella parte in cui la normativa denunciata esclude dall'ambito di applicazione delle prescrizioni di sicurezza gli apparecchi del tipo A) di cui alla tabella UNI-CIG 7166.73 punto 2.2.2. del D.M. citato (e cioé gli apparecchi di riscaldamento indipendenti non collegati ad un condotto o ad un dispositivo speciale per l'evacuazione dei prodotti della combustione), con conseguente inapplicabilità della sanzione penale di cui all'art. 5 della legge n. 1083 del 1971 ai produttori di siffatti apparecchi, esonerati dall'osservanza delle misure per la salvaguardia della sicurezza, previste per le apparecchiatura del tipo B) e C);

che, con l'ordinanza in esame, questa Corte viene in definitiva, sollecitata a completare, con una decisione additiva, la disciplina penale delineata - in modo che il giudice a quo ritiene lacunoso - dalla legge n. 1083 del 1971 integrata dal D.M. 7 giugno 1973, estendendo la sfera di applicazione della normativa alla realizzazione degli apparecchi del tipo A) sopra richiamati;

che, con costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ordinanza n. 11 dell'anno 1984), iniziative dirette a sollecitare pronunce additive siffatte in materia penale sono state ritenute inammissibili, sicché appare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale al detto fine sollevata dal giudice a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, integrati dal D.M. 7 giugno 1973, sollevata dal Pretore di Varallo con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1984.