ORDINANZA N. 264
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari) e artt. 1 e 2 d.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, promossi con le seguenti ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 30 novembre e il 1 dicembre 1982 dal Tribunale di Ravenna nei procedimenti penali a carico di Baroncini Angelo e Zauli Maria Pasqua, iscritte ai nn. 86 e 119 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 7 gennaio 1983 dalla Corte d'Appello di Lecce nel procedimento penale a carico di Satanassi Franco, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 14 giugno 1983 dal Tribunale di Varese nel procedimento penale a carico di Venegoni Gianni, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con le ordinanze 86 e 119/83 pronunciate rispettivamente il 30 novembre ed il 1 dicembre 1982, e la Corte d'Appello di Lecce, con l'ordinanza 135/83 del 7 gennaio 1983, hanno, sollevato identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, ritenuto incompatibile con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede concessione di amnistia anche per i contribuenti nei cui confronti l'accertamento dell'Ufficio é divenuto definitivo ed hanno assolto il debito d'imposta,
che analoga questione veniva sollevata anche dal Tribunale di Varese con ord. 14 giugno 1983 (n. 794/83) che impugnava anche il successivo d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43, che in tutti i giudizi interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo si disponesse la restituzione degli atti ai giudici a quibus, salvo che per quelli del Tribunale di Varese.
Considerato che trattandosi di identica questione i giudizi possono essere riuniti,
che effettivamente, giusta quanto la Corte ha già disposto con ord. 11 aprile 1984 n. 112, per quanto si riferisce alle ordinanze 86 e 119/83 del Tribunale di Ravenna, nonché all'ord. 135/83 della Corte d'Appello di Lecce, essendo sopravvenuto, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione il d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 che all'art. 1 ha esteso l'amnistia anche alle ipotesi contemplate dalle ordinanze stesse, s'impone la restituzione degli atti ai primi Giudici affinché riesaminino la questione alla luce della detta sopravvenienza,
che, invece, per quanto attiene all'ordinanza 734/83 del Tribunale di Varese, non solo essa é successiva (14 giugno 1983) alla promulgazione del citato secondo Decreto 22 febbraio 1983 n. 43, ma va anzi rilevato che il Tribunale lo ha addirittura coinvolto nell'impugnazione, senza rendersi conto evidentemente che proprio quest'ultimo provvedimento normativo riparava le lamentate omissioni del decreto precedente, per cui manifesta appare l'infondatezza della questione così sollevata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi indicati in epigrafe, dichiara manifestamente infondata la questione di legittimtà costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 nonché dello stesso articolo del d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43, in relazione all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Varese con ord. 14 giugno 1983 n. 794.
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Ravenna e alla Corte d'Appello di Lecce, quanto alle rispettive ordinanze 86 e 119/83 (Ravenna) e 135/83 (Lecce), che hanno impugnato esclusivamente l'art. 1 del d.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 in relazione all'art. 3 Cost., per il riesame della questione dopo la sopravvenienza dell'art. 1 del d.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1984.