ORDINANZA N. 261
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3, della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale) promossi con ordinanze emesse dai Pretori di Verona il 12 novembre 1982, di Orvieto il 29 novembre 1982 (n. 2 ord.), di Como il 30 novembre 1982, iscritte rispettivamente al n. 939 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 1, 2 e 89 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 149, 156, 163 e 184 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Calogero Carderaro e dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio Sanitario nazionale), nella parte in cui si impone il pagamento dei contributi sociali di malattia anche ai liberi professionisti già titolari di trattamento pensionistico per essere stati dipendenti di enti pubblici ovvero per essere legati ad enti pubblici da un rapporto di impiego in atto, questione sollevata dai Pretori di Verona, Orvieto e Como in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 53 della Costituzione.
Considerato che successivamente alla pronunzia delle ordinanze é entrato in vigore l'art. 14 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha dato una interpretazione autentica della norma impugnata nel senso auspicato dalle ordinanze di rimessione, sicché si rende necessario un nuovo esame della rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus perché procedano a nuovo esame della rilevanza della questione sollevata con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE
LEOPOLDO ELIA, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1984.