ORDINANZA N. 252
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni urbane), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1 febbraio 1977 dalla Corte d'appello di Milano nella controversia agraria tra Carrara Giuseppe e Brenna Abbondio ed altra, iscritta al n. 209 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 20 giugno 1979 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Perris Leopoldo e Barone Luigi ed altri, iscritta al n. 834 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 dell'anno 1980.
3) ordinanza emessa il 4 novembre 1981 dal Tribunale di Brindisi nel procedimento civile vertente tra Caroli Domenico e Tamburrino Pasquale, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 dell'anno 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con ordinanze, rispettivamente del 1 febbraio 1977, 20 giugno 1979 e 4 novembre 1981, la Corte d'appello di Milano ed i Tribunali di Salerno e di Brindisi hanno sollevato in riferimento all'art. 44 della Costituzione questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani), nella parte in cui esenta dalle proroghe e dai vincoli previsti dalla normativa sui contratti agrari i terreni sui quali il proprietario del fondo intenda costruire edifici di abitazione (per un'area massima pari al doppio di quella che sarà occupata dal fabbricato), senza prevedere alcun indennizzo al concessionario per la eventuale perdita di produttività del fondo;
che, ad avviso dei remittenti, la norma impugnata avrebbe violato il principio dell'equità dei rapporti sociali tra concedente e concessionario sancito dall'art. 44 della Costituzione nella disciplina dei vincoli alla proprietà terriera privata;
considerato che é intervenuta frattanto la legge 3 maggio 1982, n. 203, che ha profondamente innovato la materia, prevedendo all'art. 50 che in caso di utilizzazione edilizia di una porzione del fondo da parte del proprietario, al concessionario sia corrisposto il valore delle culture e delle opere di addizione, miglioramento e trasformazione esistenti sulla porzione escomiata, nonché un equo indennizzo per la perdita di produttività subita dal fondo stesso (art. 43);
che l'art. 53 della legge citata ne ha esteso l'applicazione ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore, e non definiti con sentenza passata in giudicato, salvo che siano intervenute sentenze esecutive o transazioni ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11;
che nei giudizi de quibus nessuna di tali condizioni si é verificata e va conseguentemente disposta la restituzione degli atti ai giudici remittenti, per un nuovo esame della rilevanza della questione proposta alla luce della normativa sopravvenuta.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Milano e ai Tribunali di Salerno e di Brindisi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1984.