Ordinanza n.250 del 1984

 

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ORDINANZA N. 250

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e 80 ter del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada) in relazione all'art. 79, commi quarto e ottavo stesso d.P.R. promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Forte Angelo, iscritta al numero 835 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e 80 ter del Codice della strada (introdotti con legge 24 novembre 1981, n. 689), in relazione all'art. 79, quarto ed ottavo comma dello stesso codice, in quanto non prevedono le sanzioni accessorie della confisca e, rispettivamente, della sospensione della patente anche nei confronti del soggetto attivo dei reati di guida senza il possesso delle condizioni richieste dal citato art. 79 Cod. strada e di affidamento o consenso alla guida a persona sprovvista degli stessi requisiti;

che, ad avviso del giudice a quo, la mancata previsione delle pene accessorie nei casi indicati determina una disparità di trattamento in relazione ad ipotesi di reato "consimili", la quale non sarebbe "sorretta da alcuna ragionevolezza";

che si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale, in primo luogo, eccepisce l'irrilevanza della questione per l'inapplicabilità della normativa impugnata ai casi di specie (i quali ricadono, essa soggiunge, sotto il disposto di altra statuizione, più favorevole per il giudicabile), e deduce, comunque, l'infondatezza delle questioni stesse nel merito, in quanto "rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano essere le penalità e la misura della sanzione e che, qualora tale potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non c'é violazione dell'art. 3 Cost.";

considerato che, anche a prescindere dall'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Avvocatura dello Stato, viene richiesto alla Corte di pronunciare una sentenza, la quale avrebbe il risultato di estendere la previsione delle sanzioni accessorie oltre i casi che il legislatore penale, nel dettare la normativa censurata, ha contemplato;

che ciò é, peraltro, precluso alla Corte dal fondamentale ed inderogabile principio di legalità, consacrato nell'art. 25 della Costituzione, oltre che nel codice penale;

che per le considerazioni svolte la questione é manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 80 bis e 80 ter del Codice della strada (introdotti con legge n. 689 del 1981), in relazione all'art. 79 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1984.

 

 Leopoldo ELIA, Presidente - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI,Giudici,

 

Depositata in cancelleria il 14 novembre 1984.