Ordinanza n.243 del 1984

 

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ORDINANZA N. 243

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, così come modificato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1978 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso della S.a.s. Immobiliare Conduzioni Agrarie, iscritta al n. 913 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1982.

Udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ordinanza in data 10 marzo 1978 (pervenuta alla Corte costituzionale il 9 dicembre 1982) la Commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (quest'ultimo come modificato con legge 16 dicembre 1977, n. 904) nella parte in cui non prevedono che dall'incremento di valore imponibile ai fini dell'INVIM, possa integralmente detrarsi la quota parte in concreto attribuibile alla diminuzione del potere d'acquisto della moneta per effetto dell'inflazione;

considerato che analoghe questioni di legittimità costituzionale sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 126 del 1979 e, in riferimento all'INVIM decennale, con sentenza n. 239 del 1983;

che la stessa questione é stata altresì dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 150 del 1984;

che, nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati motivi diversi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte e che, per altro verso, appaiono del tutto ininfluenti, in relazione al contenuto della censura d'incostituzionalità, l'abrogazione dell'art. 14 e la modificazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 643 del 1972 operate, in epoca successiva a quella dell'ordinanza di rimessione, con d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito con modificazioni in legge 12 gennaio 1980, n. 2), in seguito alla citata sentenza di questa Corte n. 126 del 1979;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza in data 10 marzo 1978 (r.o. n. 913 del 1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1984.