ORDINANZA N. 230
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e dell'art. 8, comma primo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto dall'INA, iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982.
Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza del 16 febbraio 1979 (r.o. 208/1982) ha denunciato, in riferimento agli artt. 42, comma secondo e terzo, e 53, comma primo, Cost., gli artt. 6 e 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 e l'art. 8, comma primo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 in quanto fissano un criterio di determinazione dell'imponibile che omette di considerare gli effetti della svalutazione monetaria, consentendo di colpire incrementi di valore meramente nominali, attesa l'inadeguatezza della detrazione prevista in misura fissa, come tale non corrispondente alla misura percentuale annua della svalutazione già verificatasi e potenzialmente inidonea a controbilanciare, per il futuro, gli effetti di un fenomeno economico essenzialmente variabile;
che con la medesima ordinanza é stata inoltre sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 dello stesso d.P.R. n. 643 del 1972, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto non prevede che la imposta sull'incremento di valore si applichi anche agli altri c.d. "beni rifugio" diversi dagli immobili, ma che tendenzialmente allo stesso modo si sottraggono agli effetti inflattivi;
considerato che la prima delle questioni, pur se prospettata anche sotto il profilo "nuovo" dell'inadeguatezza di una detrazione prestabilita in misura fissa a controbilanciare gli effetti di un fenomeno essenzialmente variabile come la svalutazione monetaria, si concreta tuttavia in una censura di incostituzionalità già dichiarata infondata con la sentenza n. 126 del 1979, laddove la Corte escluse - con enunciazioni evidentemente assorbenti e successivamente ribadite con sentenza n. 239 del 1983 anche in riferimento alla nuova disciplina introdotta con legge 12 gennaio 1980, n. 2 - "che la presenza del fattore inflattivo debba costituire ostacolo all'applicazione di un'imposta sul plusvalore degli immobili" e "che il legislatore possa essere tenuto a depurare gli incrementi di valore imponibile della componente imputabile alla svalutazione della moneta, mediante formule di indicizzazione o di integrale rivalutazione" del valore dell'immobile;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza:
a) della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e 8, comma primo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, sollevata, in riferimento agli artt. 42, commi secondo e terzo, e 53, comma primo, Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza emessa il 16 febbraio 1979 (r.o. 208/1982);
b) della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del medesimo d.P.R. n. 643 del 1972, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con la stessa ordinanza del 16 febbraio 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1984.