SENTENZA N. 210
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 25 luglio 1966, n. 603 (Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media) e della legge 2 aprile 1968, n. 468 (Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado), promossi con due ordinanze emesse il 19 gennaio 1977 dal TAR per il Piemonte sui ricorsi di Ferraris Oddone Alessandra e Antonelli Giuliana contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro, iscritte ai nn. 157 e 158 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 dell'anno 1977.
Visti gli atti di costituzione del Ministero della Pubblica Istruzione, del Provveditorato, di Ferraris Oddone Alessandra e di Antonelli Giuliana nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
Uditi l'avv. Santi Cacopardo per Ferraris Oddone Alessandra e Antonelli Giuliana e l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto il fatto
Nel corso di un procedimento promosso da Antonelli Giuliana, insegnante inserita tanto nella graduatoria dei professori legittimati a chiedere l'assunzione nei ruoli della scuola media ai sensi della legge n. 603 del 1966, quanto nella graduatoria dei professori legittimati a chiedere l'assunzione nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado, a norma della legge n. 468 del 1968, il TAR per il Piemonte ha sollevato questione di "legittimità costituzionale della legge 25 luglio 1966, n. 603 nella parte in cui non prevede che la nomina in ruolo degli insegnanti da essa contemplati comporti il depennamento da altre graduatorie ad esaurimento in cui essi siano ricompresi ovvero, in alternativa, della legge 2 aprile 1968, n. 468 nella parte in cui non prevede che la decorrenza della nomina in ruolo degli insegnanti da essa contemplati sia quella prevista dalle graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi, in quanto l'una o l'altra contrastanti con l'art. 3 della Costituzione".
Nell'ordinanza si espone che l'Antonelli fu, con distinti provvedimenti, nominata nei ruoli sia della scuola media che di quella secondaria di secondo grado ed invitata ad assumere servizio, lo stesso giorno, in entrambe le sedi a lei assegnate. Ciò la costrinse ad una scelta, che ella effettuò a favore della scuola secondaria di secondo grado, sia pure dichiarando di voler far salva la decorrenza della nomina prevista dalla legge n. 603. Per effetto della nomina, dell'accettazione della stessa e della conseguente assunzione di servizio presso la scuola secondaria di secondo grado a lei assegnata, la ricorrente chiese la ricostruzione della carriera, ottenendo la decorrenza della nomina, ai fini giuridici, dall'1 ottobre 1973, come previsto dalla legge n. 468/1968, anziché la decorrenza dall'1 ottobre 1966, come le sarebbe spettato in base alla legge n. 603 del 1966, ove avesse accettato la nomina nella scuola media.
Ciò premesso si sostiene che la normativa anzidetta, relativamente alla sistemazione di coloro che si erano classificati in entrambe le graduatorie, é lesiva del principio di eguaglianza, in quanto in base ad essa, chi ottenne prima la nomina ex lege n. 603 può godere della retrodatazione della nomina anche quando viene successivamente nominato ai sensi della legge n. 468, mentre chi ottenne prima la nomina ex lege n. 468 può godere del beneficio della retrodatazione previsto dall'art. 8 della legge n. 603 solo ove rinunci alla nomina ex lege n. 468.
Tale risultato si sarebbe potuto evitare o stabilendo che l'accettazione della nomina ex lege n. 603 avrebbe comportato il depennamento dalla graduatoria ex lege n. 468, così limitando alla sola scuola media il beneficio della più favorevole decorrenza giuridica ed obbligando tutti i nominati a rinunciare per sempre ad altre successive nomine ex lege n. 468; o stabilendo che tutti coloro che fossero stati nominati in qualunque momento ex lege n. 468 e fossero ricompresi anche nella graduatoria ex lege n. 603 avrebbero goduto della più favorevole decorrenza giuridica prevista dalla legge n. 603.
É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata ed osservando che le leggi n. 603 del 1966 e n. 468 del 1968 traggono origine da motivazioni e situazioni completamente diverse: la prima destinata a sistemare il vasto precariato formatosi nella scuola media a seguito della trasformazione in scuola d'obbligo; la seconda riguardante un altro ordine di scuole, con caratteristiche strutturali diverse dalla scuola media e privo di altrettanto vasto precariato. Con la prima di tali leggi, gli effetti giuridici delle nomine furono ancorati alla data dell'1 ottobre 1966 per dare certezza al riguardo, atteso che i tempi tecnici per l'attuazione dell'immissione in ruolo sarebbero stati lunghi. Diversa, invece, era la problematica affrontata dal legislatore nel 1968 quanto alla scuola secondaria superiore.
Fra le due leggi, pertanto, non vi era alcun nesso e il legislatore, che regolava situazioni diverse, non poteva farsi carico di evitare conseguenze indirette e imprevedibili nascenti, per di più, non dal concorso fra le due leggi, ma dal disposto di altra normativa, il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, che con l'art. 6, quinto comma, (poi recepito nell'art. 83 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417) stabiliva, in via generale, che in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.
Si é costituita pure la parte privata, rilevando di non avere interesse a che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge n. 603 del 1966 "nella parte in cui non prevede che la nomina in ruolo comporti il depennamento da altre graduatorie in cui il ricorrente sia compreso". Ha chiesto invece che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge n. 603 del 1966, nella parte in cui non prevede che il beneficio in essa concesso venga conservato da chi, pur nominato in base ad essa, non assuma il servizio corrispondente perché nominato anche in base ad altra graduatoria; ovvero che sia dichiarata la illegittimità della legge 2 aprile 1968, n. 468, nella parte in cui non prevede che la decorrenza della nomina in ruolo degli insegnanti da essa contemplati possa essere, se più favorevole, quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento compilata in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi.
Questione in tutto identica é stata sollevata, nella stessa data, dal TAR per il Piemonte, in un analogo giudizio promosso da Ferraris Alessandra.
Anche nel giudizio così promosso é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri e si é costituita la parte privata, proponendo entrambi richieste e svolgendo argomentazioni analoghe a quelle sopra riferite.
Considerato in diritto
1. - Le due ordinanze di cui in epigrafe sollevano identiche questioni di legittimità costituzionale concernenti le medesime disposizioni di legge e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti ai fini di un'unica pronuncia.
2. - Le ordinanze denunciano a questa Corte la legge 25 luglio 1966, n. 603 ("Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media") e la legge 2 aprile 1968, n. 468 ("Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado").
La prima legge viene denunciata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte nella quale non prevede che la nomina in ruolo per effetto delle disposizioni della medesima legge non comporti il depennamento da altre graduatorie nelle quali l'interessato sia ricompreso.
La seconda legge, a sua volta, viene denunciata, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la decorrenza della nomina in ruolo per effetto delle disposizioni della medesima legge sia quella preveduta dalle graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi e nelle quali i concorrenti siano eventualmente inclusi, in quanto ciò comporta che gli insegnanti inseriti nelle graduatorie delle scuole medie (cui si riferisce la legge n. 603 del 1966) e della scuola secondaria superiore (cui si riferisce invece la legge n. 468 del 1968) possano beneficiare di un inquadramento retroattivo solo ove abbiano accettato preventivamente la nomina per la scuola media e non possono beneficiarne se abbiano ottenuto ed accettato l'inquadramento nella scuola secondaria superiore.
3. - La prima questione é inammissibile.
Infatti le due insegnanti alle quali si riferiscono i giudizi promossi dinanzi al giudice a quo avevano chiesto l'inquadramento ai sensi di entrambe le leggi più volte citate ma sono state dichiarate decadute dall'inquadramento conseguito ai sensi della legge n. 603 del 1966 per non avere assunto servizio in tempo utile. I relativi provvedimenti di decadenza sono stati riconosciuti legittimi dal giudice amministrativo e pertanto la posizione delle insegnanti nei riguardi della legge n. 603 é ormai definitiva.
Da questa situazione consegue che l'esame della legittimità costituzionale della legge del 1966 non potrebbe produrre alcuna conseguenza nel giudizio che tuttora pende dinanzi al giudice a quo e che si riferisce esclusivamente alla possibilità o meno di dare effetto retroattivo all'inquadramento ai sensi della legge del 1968.
4. - La seconda questione é, invece, non fondata.
Con essa si pretende, in sostanza, che la legge n. 468 del 1968 violerebbe il principio di uguaglianza perché essa non prevede, a differenza di quanto dispone la legge n. 603 del 1966, la decorrenza retroattiva dell'inquadramento ottenuto.
Denunciando violazione dell'art. 3 Cost., il giudice a quo parte dal presupposto che il legislatore avrebbe dovuto trattare allo stesso modo gli insegnanti compresi nelle previsioni della legge n. 603 del 1966 e quelli compresi nella successiva legge del 1968 nel caso che abbiano partecipato ad entrambi gli inquadramenti da esse disciplinati.
Ma é del tutto evidente che le due leggi si riferiscono a personali diversi, appartenenti a due distinti ordini di istituti di istruzione (la legge n. 603 si riferisce alle scuole medie e la legge n. 468 alle scuole secondarie superiori), con caratteristiche diverse: e ciò é sufficiente ad escludere che sussista il presupposto per riconoscere violato il principio di uguaglianza secondo le affermazioni consolidate nella giurisprudenza di questa Corte.
Ne consegue che la legge del 1968 ben poteva prescindere del tutto dal prendere in considerazione la posizione dei singoli insegnanti in seno ad altri e diversi inquadramenti ai quali essi avessero partecipato sulla base di altre disposizioni di legge.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 25 luglio 1966, n. 603 ("Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media") sollevata dal TAR per il Piemonte con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 2 aprile 1968, n. 468 ("Immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado") sollevata con le stesse ordinanze, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1984.