Ordinanza n.205 del 1984

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ORDINANZA N. 205

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 8 marzo 1951 n. 122 (Norme per la elezione dei consigli provinciali) promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1977 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Cappelli Isabella e Remoli Luigi, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 dell'anno 1977;

Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che, con l'ordinanza e nel procedimento civile di cui all'epigrafe, il Tribunale di Viterbo sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 l. 8 marzo 1951 n. 122 in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.,

- che, ad avviso del remittente, l'ineleggibilità a consigliere provinciale, sancita dalla citata disposizione per i cittadini non iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, non corrispondeva a criteri di ragionevolezza, sia per l'evoluzione subita dalla vita sociale sia alla stregua dello stesso ordinamento positivo che, con recenti disposizioni, non prevede analoga limitazione per l'eleggibilità ai consigli comunali e regionali,

- che non c'è stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, né si sono costituite le Parti;

Considerato, però, che frattanto é intervenuta la l. 23 aprile 1981 n. 154 che, profondamente innovando sul punto, ha dichiarato eleggibili gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica,

- che l'art. 12 della stessa legge ne ha esteso l'applicabilità anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato,

- che, pertanto, é necessario che il Tribunale remittente riesamini la situazione alla luce della sopravvenuta normativa, per cui occorre restituire gli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Viterbo.

Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

 

 Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1984.