ORDINANZA N. 202
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 maggio 1983 dal Pretore di Orvieto nel procedimento civile vertente tra Cassa di Risparmio di Orvieto e Bernardini Maria Costanza, iscritta al n. 727 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 25 marzo 1983 dal Pretore di Sciacca nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Cirafisi Saverio ed altri e Curreri Aurelio ed altri. iscritta al n. 773 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 17 giugno 1983 dal Tribunale di Arezzo nel procedimento civile vertente tra Giorni Giuseppe e Menci Giobatta, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;
4) ordinanza emessa il 1 agosto 1983 dal Pretore di Cassino nel procedimento civile vertente tra Ia Rocca Maria Pia ed altra e De Rubeis Mosé, iscritta al n. 856 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Sciacca con ordinanza del 25 marzo 1983, il Pretore di Orvieto con ordinanza del 24 maggio 1983, il Tribunale di Arezzo con ordinanza del 17 giugno 1983 e il Pretore di Cassino con ordinanza del 1 agosto 1983, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (chiamando in causa ora entrambi ora uno solo di questi articoli), nella parte in cui, per le ipotesi di recesso dai contratti di locazione di immobili adibiti ad una delle attività indicate nell'art. 27, nn. 1 e 2, della stessa legge e soggetti a proroga, pone a carico del locatore l'obbligo di corrispondere al conduttore un'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di diciotto mensilità sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche;
ritenuto che, stante la sostanziale identità delle censure prospettate, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
considerato che la questione é stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 300 del 1983 e manifestamente infondata con le ordinanze n. 35 del l984 e n. 185 del l984 e che nelle ordinanze di rimessione non si trovano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 69, settimo comma. e 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1984.