ORDINANZA N. 201
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 9 giugno 1983 dal Tribunale di Napoli sulla richiesta di riesame proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Montenegro Lizama ed altri, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1984.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 9 giugno 1983, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3. 13 e 27 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui impone la carcerazione preventiva e vieta la liberazione degli stranieri imputati di reati doganali che non prestino idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende;
considerato che la questione é stata già decisa dalla Corte con la sentenza n. 215 del 1983, la quale ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 332, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, relativamente alle parole "ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende", e dell'art. 332, secondo comma, dello stesso d.P.R. n. 43 del 1973, relativamente alle parole "o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha pagato la cauzione o la malleveria";
e che successivamente la medesima questione é stata dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 186 del 1984,
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale!, sollevata dal Tribunale di Napoli con ordinanza del 9 giugno 1983, relativamente alle parti in cui impone (primo comma) la carcerazione preventiva e vieta (secondo comma) la liberazione nei confronti degli stranieri imputati di reati doganali che non prestino cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende, parti già dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 215 del 18 luglio 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1984.