Ordinanza n.195 del 1984

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ORDINANZA N. 195

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma secondo, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1982 dal Tribunale di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Medici Mario ed altro e Istituto Studi Verdiani, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione dell'istituto Studi Verdiani e dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Parma, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 della l. 24 maggio 1970, n. 336 (recante norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti), "nella parte in cui non prevedono l'estensione dei benefici combattentistici alle pensioni di anzianità o vecchiaia erogate dall'INPS";

e che, nel relativo giudizio, si sono costituiti l'Istituto Studi Verdiani (convenuto nel giudizio a quo) e l'INPS, che hanno rispettivamente concluso per la reiezione e per l'accoglimento della impugnativa di legittimità; ed é anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, da parte sua eccependo la manifesta infondatezza della questione sollevata.

Considerato che, per altro, nel corso del giudizio stesso é entrata in vigore la legge 9 maggio 1984, n. 118, di "interpretazione autentica della legge 24 maggio 1970, n. 336, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti", il cui articolo unico stabilisce che le disposizioni della l. 1970 n. 336 e successive modifiche e integrazioni "si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti";

e che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché rivaluti la rilevanza della proposta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Parma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1984.