Sentenza n.193 del 1984

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SENTENZA N. 193

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 65, commi primo e secondo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 marzo 1977 dalla Corte dei conti sul ricorso di Salomone Antonietta c/Ministero della pubblica istruzione iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 30 novembre 1981 dalla Corte dei conti sul ricorso di Gulino Pietro iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 16 maggio 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio in cui la Corte dei conti aveva riconosciuto alla vedova di un insegnante elementare il diritto alla pensione di riversibilità, la stessa Corte, con ordinanza del 9 marzo 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 65, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui prevede, per il dipendente civile a riposo con pensione privilegiata di prima categoria, la commisurazione di tale trattamento agli otto decimi della base pensionabile, anziché ai dieci decimi previsti dall'art. 67, secondo comma, dello stesso d.P.R. per i militari affetti da infermità d'identico grado invalidante.

Secondo l'ordinanza di rimessione, tale differenza di trattamento contrasterebbe con l'art. 3 Cost., essendo priva di qualsiasi razionale giustificazione, tenuto conto che, in materia di pensioni privilegiate, la disciplina vigente ha sostanzialmente equiparato civili e militari e che, la stessa lamentata discriminazione, non é prevista se i congiunti del dipendente deceduto optino (art. 92, d.P.R. n. 1092 del 1973) per il trattamento previsto in materia di pensioni di guerra, ove ne trovino convenienza.

2. - Con altra ordinanza, emessa il 30 novembre 1981, nel corso di un giudizio promosso da un dipendente statale collocato a riposo con 40 anni di servizio, al quale era stato concesso il trattamento pensionistico di privilegio (per infermità ascrivibile alla settima categoria), senza peraltro alcuna maggiorazione rispetto alla pensione di riposo, la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., anche dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, per i dipendenti civili dello Stato già in possesso della pensione massima ordinaria di riposo, che, in conseguenza dell'attribuzione del trattamento privilegiato, essi possano fruire dell'aumento del decimo della pensione liquidata, così come previsto per i militari dall'art. 67, quarto comma dello stesso d.P.R..

Anche in tale ordinanza si lamenta che la diversità di trattamento tra militari e civili non ha alcuna razionale giustificazione, contrastando così con l'art. 3 Cost..

Dinanzi a questa Corte in nessuno dei due giudizi vi sono stati interventi né costituzione di parti.

Considerato in diritto

1. - Le questioni sollevate con le due ordinanze della Corte dei conti sono analoghe e, pertanto, i procedimenti vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La Corte dei conti, con la prima di tali ordinanze, emessa il 9 marzo 1977, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 65, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), nella parte in cui prevede, per il dipendente civile a riposo con pensione privilegiata, di prima categoria, la commisurazione di tale trattamento agli otto decimi della base pensionabile, anziché ai dieci decimi previsti dall'art. 67, secondo comma, dello stesso d.P.R., per i militari affetti da infermità d'identico grado.

Con la seconda ordinanza, emessa il 30 novembre 1981, la Corte dei conti dubita parimenti della legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede, per i dipendenti civili dello Stato già in possesso della pensione massima ordinaria di riposo, che in conseguenza dell'attribuzione del trattamento privilegiato, per le infermità inferiori alla prima categoria, essi possano fruire dell'aumento del decimo della pensione liquidata, così come previsto per i militari dall'art. 67, quarto comma.

La Corte dei conti ritiene che le suddette differenze di trattamento, tra i dipendenti civili e militari dello Stato, in campo pensionistico, sarebbero prive di ragionevole giustificazione e che, quindi, le norme impugnate contrasterebbero con l'art. 3 Cost..

3. - Le questioni non sono fondate.

Sulla base del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che non vi é violazione del principio di eguaglianza allorché il legislatore assoggetti a disciplina diversa situazioni che presentino elementi di differenziazione tali da giustificare una diversità di disciplina, in campo pensionistico é stata già affermata la legittimità, in linea generale, di previsioni normative diverse, entro il limite della ragionevolezza, nel trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, a seconda che siano civili o militari (sent. n. 46 del 1979). La specifica attività prestata dal dipendente, la particolare onerosità ed i maggiori rischi del servizio militare rispetto a quello civile, rendono razionali, infatti, anche in materia pensionistica, quelle differenze normative che a tale elemento differenziatore si ricolleghino.

Ora, nel caso di specie, il diverso trattamento fatto dalle norme impugnate del d.P.R. n. 1092 del 1973 ai dipendenti civili e militari dello Stato in materia di pensioni privilegiate trova spiegazione proprio nel maggior rischio per la salute del dipendente militare, in relazione alla sua attività di servizio, rispetto ai più lievi rischi ai quali di regola é esposto il dipendente civile. Ne consegue che il trattamento migliore fatto ai dipendenti militari non appare irrazionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 65, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevate con le ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio l984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI -  Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1984.