ORDINANZA N. 186
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 febbraio 1982 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Cortedi appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Scherer Hans Peter, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Zueg Matthias Paul, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 7 marzo 1983 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Sideropoulos Jordanis, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1983;
4) ordinanza emessa il 24 marzo 1983 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Nicolaos Georgiov ed altri, iscritta al n. 467 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983;
5) ordinanza emessa il 22 marzo 1983 dal Tribunale di Napoli sull'appello proposto dal P.M. nel procedimento penale a carico di Edington Henriquez ed altri, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 308 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Giovanni Conso.
Rilevato che la Corte di cassazione, con due ordinanze del 22 febbraio 1982 e del 5 novembre 1982, e il Tribunale di Napoli, con tre ordinanze del 7 marzo 1983, del 22 marzo 1983 e del 24 marzo 1983, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, ultimo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui impone la carcerazione preventiva ed il divieto di liberazione nei confronti degli stranieri imputati di reati doganali che non prestino cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende;
ritenuto che, stante l'identità delle questioni proposte, i giudizi vanno riuniti;
considerato che la questione é stata già decisa dalla Corte con la sentenza n. 215 del 18 luglio 1983, la quale ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 332, primo comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, relativamente alle parole "ovvero quando si tratta di straniero che non dà idonea cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende", e dell'art. 332, secondo comma, dello stesso d.P.R. n. 43 del 1973, relativamente alle parole "o, trattandosi di straniero, fino a che questi non ha pagato la cauzione o la malleveria".
Visti gli artt. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 332 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), relativamente alle parti in cui impone (primo comma) la carcerazione preventiva e vieta (secondo comma) la liberazione nei confronti degli stranieri imputati di reati doganali che non prestino cauzione o malleveria per il pagamento delle multe e delle ammende, parti già dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 215 del 18 luglio 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1984.