ORDINANZA N. 165
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio di istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1982 dal TAR per il Veneto sul ricorso di Professione Rizzieri ed altri contro Comune di Vicenza, iscritta al n. 766 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 342 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che con l'ordinanza in epigrafe é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio di istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione;
ritenuto che con detta ordinanza si lamenta - denunciandone il contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con qualifica di agenti di p.s.;
considerato che questione identica é stata ritenuta non fondata con la sentenza n. 229 del 1983 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 18 e 54 del 1984;
che dall'ordinanza in esame non emergono elementi nuovi, tali da indurre la Corte ad una diversa decisione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative peri giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale dell'Amministrazione penitenziaria"), sollevata con ordinanza 6 ottobre 1982 dal TAR per il Veneto di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1984.