ORDINANZA N. 160
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi promossi con ricorsi del Presidente della Regione Veneto, notificati il 23 aprile e il 15 luglio 1980, depositati in cancelleria il 30 aprile e il 21 luglio 1980 ed iscritti ai nn. 9 e 19 del registro 1980, per conflitti di attribuzione sorti a seguito di provvedimenti degli Intendenti di Finanza di Verona (n. 3775/80 del 16 febbraio 1980) e di Rovigo (n. 8470 del 17 maggio 1980) relativi alle competenze regionali in materia di opere idrauliche. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 marzo 1984 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;
uditi l'avv. Guido Viola per la regione Veneto e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, prima di esaminare la questione concernente la spettanza allo Stato o alla Regione Veneto della competenza al rilascio di autorizzazioni e concessioni idrauliche ed all'incameramento dei relativi canoni nell'ambito del territorio della Regione stessa, occorre anzitutto acquisire agli atti il testo integrale della lettera - circolare del Ministero delle Finanze, Direzione Generale del Demanio, menzionata nella nota dell'Intendenza di Finanza di Rovigo diretta al locale Ufficio regionale del Genio civile in data 17 maggio 1980 n. 8470, e con cui sono state impartite direttive in materia anche ad altre Intendenze di Finanza; come pur conoscere se, successivamente alla circolare suddetta, siano state emanate ulteriori direttive aventi lo stesso oggetto;
ritenuto altresì che, sempre allo scopo di acquisire elementi utili ai fini della decisione, occorre anche conoscere i tipi di utilizzazione dei beni demaniali a cui tendono le richieste di concessione, di cui alla nota dell'Ufficio regionale del Genio civile di Rovigo 10 maggio 1980 n. 3188, diretta alla locale Intendenza di Finanza.
Visti gli artt. 13 legge ll marzo 1953, n. 87 e 12 delle Norme integrative 16 marzo 1956 per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
sospesa ogni altra decisione;
dispone: 1) che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda a far pervenire alla Cancelleria di questa Corte il testo integrale della sopra menzionata lettera circolare del Ministero delle Finanze, Direzione generale del Demanio, e delle eventuali successive istruzioni impartite in materia alle Intendenze di Finanza;
2) che la Presidenza della Giunta regionale del Veneto provveda a far pervenire alla stessa Cancelleria l'indicazione dei tipi di utilizzazione dei beni demaniali cui tendono le richieste di concessione delle quali é cenno nella menzionata nota dell'Ufficio regionale del Genio civile di Rovigo diretta alla locale Intendenza di Finanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1984.