ORDINANZA N. 159
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata); degli artt. 1, 2 e 3 della legge 29 luglio 1980, n. 385, promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1983 dalla Corte d'Appello di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Lussu Efisio contro Comune di Villacidro, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Corte d'Appello di Cagliari - con ordinanza emessa il 15 marzo 1983 - ha impugnato, per pretesa violazione degli artt. 64 e 72 Cost., l'intera legge 22 ottobre 1971, n. 865 (in quanto approvata dalla Camera senza tener conto, nel calcolo della maggioranza, dei deputati presenti ma astenutisi dal voto); ed ha inoltre sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 42, terzo comma, 53, primo comma, 84 (rectius: 81), quarto comma, e 136, primo comma, della Costituzione;
e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari la manifesta infondatezza di entrambe le questioni, con particolare riguardo alla sentenza di accoglimento n. 223 del 1983.
Considerato che questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 385 del 1980, mediante la ricordata sentenza n. 223 del 1983; e che, d'altra parte, l'impugnativa della legge n. 865 del 1971, in riferimento agli artt. 64 e 72 Cost., é stata ritenuta non fondata dalla Corte stessa, mediante la sentenza n. 78 del 1984.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara 13 manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in riferimento agli artt. 64 e 72 Cost., sollevata dalla Corte d'Appello di Cagliari, con ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (già dichiarati costituzionalmente illegittimi con sentenza n. 223 del 1983), sollevata dalla Corte d'Appello di Cagliari con l'ordinanza predetta.
Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 giugno 1984.