ORDINANZA N. 153
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 115 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1977 dal Pretore di Salerno nel procedimento penale a carico di Statuto Aldo, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Salerno, nel processo e con l'ordinanza di cui in epigrafe, sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 115 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.,
- che, ad avviso del Pretore, disponendo il detto articolo che la citazione o l'intervento del responsabile civile non abbia effetto nel giudizio penale se interviene la revoca espressa o tacita della costituzione di parte civile, potrebbe accadere che il responsabile civile venga chiamato in causa e condannato ad una provvisionale ex art. 24 l. 24 dicembre 1969 n. 990, senza potere poi più esercitare la sua difesa nel processo penale (e quindi ottenere, colla sentenza di merito, la revoca dell'ordinanza che assegnava la provvisionale, come previsto dall'ultimo comma dello stesso art. 24) qualora la parte civile revochi la costituzione à sensi dell'art. 115 cod. proc. pen.,
- che nel giudizio interveniva l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale, dubitando comunque della rilevanza, chiedeva che venisse dichiarata l'infondatezza della questione, sia perché essa é stata mal posta, in quanto semmai doveva essere impugnato proprio l'art. 24 della legge in parola e non l'art. 115 cod. proc. pen., sia perché l'art. 24 é stato non correttamente interpretato, dato che l'ordinanza di revoca può in ogni caso essere pronunziata dal Pretore, o immediatamente, non appena revocata la costituzione di parte civile o, ad ogni modo, colla sentenza di merito.
Considerato, però, che effettivamente il Pretore non si é nemmeno proposta la questione della rilevanza, mentre dall'ordinanza non solo non risulta che sia mai stata pronunziata condanna del responsabile civile al pagamento di una provvisionale, ma sembrerebbe anzi dal suo tenore doversi escludere, che, pertanto, la questione é inammissibile per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 115 cod. proc. pen., sollevata dal Pretore di Salerno con l'ordinanza 20 gennaio 1977 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1984.