ORDINANZA N. 151
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) promosso con l'ordinanza emessa il 2 novembre 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, sui ricorsi riuniti proposti dalla Cassa di Risparmio di Firenze ed altro, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con ordinanza in data 2 novembre 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, in quanto l'imposta (INVIM decennale) viene applicata, indipendentemente da un atto di trasferimento, sul presupposto del "semplice possesso" non costituente di per sé sintomo di capacità contributiva - di un immobile per un certo tempo, solo a talune categorie di proprietari, colpendo soltanto il "possesso di particolari beni" e non di altri che, in ipotesi, potrebbero avere maggior valore;
considerato che identica questione é stata decisa e dichiarata non fondata con sentenza n. 239 del 1983 e che in ordinanza non vengono prospettati motivi ulteriori o diversi rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 (INVIM decennale) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze con ordinanza in data 2 novembre 1982 (r.o. 50/1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 24 maggio 1984.