ORDINANZA N. 129
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 47, cpv., 48, ultimo comma, e 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promossi con le seguenti ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 16 e 17 novembre 1976 dalla Sezione di sorveglianza per il distretto della Corte d'appello di Messina sulle istanze di Vaccaro Notte Calogero e Federico Francesco, iscritte ai nn. 506 e 507 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983;
2) quattro ordinanze emesse il 17 novembre 1976 dalla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Messina nei procedimenti di sorveglianza proposti da Bonafede Mario, Cricelli Giuseppe, Catanzaro Pietro e Castrogiovanni Vincenzo, iscritte ai nn. 623, 624, 625 e 626 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'anno 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con quattro ordinanze emesse il 16 - 17 novembre 1976 (ma pervenute alla Corte soltanto l'8 giugno ed il 1 luglio 1983), la Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Messina ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 cpv., 48 ultimo comma, e 54 ultimo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario), nella parte in cui escludono misure alternative alla detenzione per i condannati che abbiano precedentemente commesso un reato della stessa indole: per contrasto con gli artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma terzo, della Costituzione;
che, con altre due ordinanze (pure esse in data 17 novembre 1976 ed analogamente pervenute il 1 luglio 1983), la stessa Sezione di Messina ha denunciato i predetti artt. 47 cpv. e 54 ultimo comma l. 1975 n. 354, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, con specifico riguardo al profilo di esclusione della "liberazione anticipata" per i condannati per il delitto di rapina;
e che, nei relativi giudizi, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza di tali questioni.
Considerato che i sei giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che, nel frattempo, é stata emanata la legge 12 gennaio 1977, n. 1 (di modifica dell'ordinamento penitenziario), i cui artt. 4 e 5 hanno, rispettivamente, innovato il sistema ex artt. 47 e 48 della legge impugnata, eliminando (per le misure alternative in genere) la condizione ostativa della precedente commissione di un reato della stessa indole ed abrogato l'art. 54 ult. comma stessa legge, che prevedeva (con riguardo al precedente art. 47) cause di non ammissione al beneficio della liberazione anticipata;
che, di conseguenza, in relazione a tutti i richiamati giudizi vanno restituiti gli atti al giudice a quo, perché, alla luce di tale ius superveniens, riesamini la rilevanza delle questioni sollevate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Messina.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1984.