ORDINANZA N. 127
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, n. 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e art. 6, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze sul ricorso di Gherardi Alberto, iscritta al n. 387 del registro 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 'della Repubblica n. 253 dell'anno 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con ordinanza emessa il 24 settembre 1981 (ma pervenuta alla Corte solo il 20 aprile 1983), ha denunciato gli artt. 6 n. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 6, secondo comma, penultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, "nella parte in cui" - al fine della determinazione dell'incremento di valore assoggettabile all'INVIM - "si stabilisce che per i trasferimenti assoggettati all'IVA si assumono quale valore finale o iniziale i corrispettivi determinati per l'applicazione di detta imposta", cioè "indici di valore che sono praticamente rappresentati dal prezzo e non sono espressione equivalente a quella del valore venale", per contrasto con gli artt. 3 e 53 Costituzione: in quanto ne deriverebbe un trattamento tributario ingiustificatamente più favorevole "in relazione a situazioni giuridiche oggettivamente identiche e diversificate solo con riferimento al fatto che il cedente o alienante sia soggetto all'IVA":
e che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'irrilevanza e, in subordine, l'infondatezza della proposta impugnativa.
Considerato che, come emerge dalla narrativa della stessa ordinanza di rinvio, nel procedimento a quo avente ad esclusivo oggetto l'ammontare delle spese incrementative di cui all'art. 11 D.P.R. 643/72 - non v'è contrasto sulla determinazione dei valori iniziale e finale dell'immobile compravenduto: onde la sollevata questione (peraltro sostanzialmente identica ad altra già dichiarata non fondata con sentenza n. 262/1983 di questa Corte) é comunque del tutto ininfluente al fine del decidere, il che ne comporta la manifesta inammissibilità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 n. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega al Governo per la riforma tributaria) e 6, secondo comma, penultimo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1984.