Ordinanza n.126 del 1984

 

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ORDINANZA N. 126

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 92 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Genova sul ricorso della S.p.a. Eridania Zuccherificio Nazionale contro Ufficio II.DD. di Genova, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe é stata sollevata, con riferimento agli artt. 3, 53, 76, 77 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 che pone a carico di chi non esegua entro le prescritte scadenze il versamento dei tributi dovuti una sopra - tassa proporzionale ai tributi stessi.

Considerato che in virtù dell'art. 9 della legge 22 dicembre 1980 n. 882 le sanzioni amministrative previste dal citato art. 92 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 agosto 1980 al pagamento delle imposte o ritenute dovute;

che tale termine é stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 1982 con l'art. 23 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516;

che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, il giudizio a quo verte su sanzioni applicate ai sensi del ripetuto art. 92 D.P.R. n. 602 del 1973 per la violazione dei termini di pagamento dei tributi dovuti;

che di conseguenza si rende necessario restituire gli atti alla Commissione tributaria di 1 grado di Genova perché accerti, alla stregua della sopravvenuta normativa, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di primo Prado di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 30 aprile 1984.