ORDINANZA N. 122
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione dell'ente "Gioventù Italiana") e dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), modif. dalla legge 1- agosto 1977, n. 563 (Modifiche ed integrazioni della legge 23 dicembre 1975, n. 698) promossi con due ordinanze emesse il 16 ottobre 1979 dal Tribunale di Asti, nel procedimento civile vertente tra INADEL contro Roggero Ezio e Lucrezi Corrado, iscritte ai nn. 1019 e 1020 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 dell'anno 1980.
Visti gli atti di costituzione di Roggero Ezio e Lucrezi Corrado;
udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato Federico Sorrentino per Roggero Ezio e Lucrezi Corrado.
Ritenuto che (1.) con ricorso depositato il 6 marzo 1978, Roggero Ezio, premesso di essere stato alle dipendenze dell'ONMI fino al 31 dicembre 1975 e di essere stato successivamente, in virtù della l. 23 dicembre 1975, n. 698 di scioglimento dell'ente, assegnato a prestare servizio presso il Comune di Asti, alle dipendenze del quale era stato sino al 30 giugno 1976, chiese al Pretore di Asti condannarsi l'INADEL presso il quale, a sensi dell'art. 7 l. 698/1975, era iscritto ai fini dell'assistenza malattia e della buonuscita, al pagamento delle indennità di buonuscita e di anzianità relative al periodo di servizio presso il Comune, con interessi e rivalutazione monetaria. L'lNADEL costituitosi in giudizio, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, in subordine, l'infondatezza della domanda, ma l'adito Pretore, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda con sentenza 25 giugno 1978, avverso la quale interpose appello l'INADEL al locale Tribunale eccependo, nel ricorso depositato il 5 ottobre 1978, fra l'altro l'incostituzionalità della normativa applicata dal giudice di prime cure (art. 9 l. 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dalla l. 1 agosto 1977, n. 563) in quanto, con la percezione di due indennità, di cui un determinato personale fruirebbe, riuscirebbe offeso il principio d'eguaglianza; al che obiettò l'appellato che la in ipotesi duplice attribuzione patrimoniale basava sul regolamento dell'INADEL non già sulle leggi 698/1975 e 563/1977, che si limitavano a dichiarare dovuto al personale ex ONMI per i rispettivi periodi sia il trattamento di fine rapporto proprio dell'ente disciolto sia il trattamento previsto per i dipendenti dell'ente cui il personale veniva trasferito;
che (1.2.) con ordinanza emessa il 16 ottobre 1979, notificata il 9 e comunicata il 14 del successivo mese di novembre, pubblicata nella G. U. n. 71 del 12 marzo 1980 e iscritta al n. 1019 R.O. 1979, l'adito Tribunale giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 l. 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dalla l. 1 agosto 1977 n. 563, in quanto, essendo l'art. 9 da interpretare nel senso che il trattamento di fine servizio deve essere in ogni caso calcolato sulla base dell'ultima retribuzione nell'ipotesi di un unico rapporto di lavoro sia pure alle dipendenze di Enti diversi, e, essendo il calcolo della indennità di fine rapporto a favore degli impiegati, nella stessa legge contemplati, da effettuarsi con riferimento ai regolamenti sia del personale dell'Ente disciolto sia del personale dell'Ente di nuova appartenenza, il calcolo stesso condurrebbe o alla duplicazione della indennita o alla liquidazione comunque sperequata per eccesso, rispetto al trattamento riservato alle altre categorie di dipendenti degli enti pubblici, il che - in ambo le alternative - non troverebbe alcuna giustificazione in sostanziale diversità di situazioni giuridiche;
che (1.3.) avanti la Corte si sono costituiti per il Roggero gli avv.ti Antonio Sorrentino e Oscar Casini giusta delega in margine alle deduzioni depositate il 1 marzo 1980, nella quale a fondamento della conclusione di infondatezza della questione, dopo avere da un lato puntualizzato il contenuto.
in parte qua, del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI, appr. con d. intermin. 5 agosto 1979, e dall'altro lato accerduto alle proposizioni iniziali della ordinanza di rimessione - doversi sia l'indennità di anzianità sia l'indennità di buonuscita per il periodo di tempo anteriore al 31 dicembre 1975 commisurare non allo stipendio fruito alla data del 31 dicembre 1975 sibbene a quello fruito alla data di cessazione del servizio anche perché, se l'art. 9 l. 698/1975 avesse inteso "congelare" l'importo delle due indennità al maturato alla data del 31 dicembre 1975, ne avrebbe disposto l'immediata liquidazione agli interessati e non avrebbe procrastinato la corresponsione alla data di cessazione del servizio - hanno contestato il buon fondamento della accolta eccezione di incostituzionalità sotto il duplice profilo che a) in tanto può parlarsi di duplicazione della indennità in quanto sussista quella identità di natura che sarebbe da escludersi perché "l'indennità di anzianità é un istituto completamente diverso dall'indennità di buonuscita prevista dal T. U. del 1928, configurandosi l'una come una mera retribuzione differita e l'altra come una prestazione previdenziale oltre a tutto sorretta da una contribuzione pressoché paritetica del lavoratore e del datore di lavoro, laddove l'altra é esclusivamente a carico del datore di lavoro" (proposizioni - sempre ad avviso della difesa del Roggero - recepite nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, delle Sezioni unite 'della Cassazione e della Corte dei Conti e nelle sentt. 19/1970 e 82/1973 della Corte Costituzionale), e b) essendo quindi la indennità di buonuscita una forma di previdenza che si aggiunge a quella pensionistica, "non é assolutamente vero che la esistenza, accanto alla indennità di anzianità, di una prestazione che si qualifica come una forma integrativa di previdenza fosse una caratteristica peculiare ed anomala dell'ordinamento dell'ONMI", vuoi perché identica situazione si verifica proprio presso l'INADEL vuoi perché nella quasi totalità dei 34 enti previdenziali inclusi nella Tabella A - alla l. 70/1975 é prevista una forma specifica costituita da una pensione aggiuntiva a quella dell'INPS, diretta ad integrare quest'ultima sino alla concorrenza della retribuzione fruita all'atto della cessazione del rapporto e, soprattutto, soggetta a rivalutazione in relazione alle retribuzioni fruite dai pari grado in servizio, di guisa che - ha sintetizzato la difesa del Roggero - la violazione del principio di eguaglianza si configurerebbe in senso opposto a quello prospettato dal Tribunale di Asti;
che (2.1.) negli stessi termini e con identica motivazione la questione di incostituzionalità, peraltro riferita all'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764, il Tribunale di Asti, investito dell'appello dell'INADEL contro Lucrezi Corrado, dipendente della GIL (successivamente denominata " Gioventù Italiana"), trasferito alla Regione Piemonte a seguito dello scioglimento dell'ente, disposto con l. 764/1975 e collocato a riposo anticipato con i benefici previsti dalla l. 336/1970 a far tempo dal 1 luglio 1976, giudicò rilevante e non manifestamente infondata con ordinanza emessa il 16 ottobre 1979, notificata il 9 e comunicata il 21 del successivo mese di novembre, pubblicata nella G.U. n. 71 del 12 marzo 1980 e iscritta al n. 1020 R.O. 1979;
che (2.2.) avanti la Corte si sono costituiti per il Lucrezi, giusta procura in margine alle deduzioni depositate il 21 marzo 1980, gli avv.ti Antonio Sorrentino e Oscar Casini, i quali hanno, a sostegno della conclusione d'infondatezza della proposta questione, argomentato che a) a norma degli artt. 77 e 79 del regolamento del personale della GIL appr. con d. 1 marzo 1938 del Ministro segretario del PNF, il trattamento di fine servizio sostitutivo della pensione INPS (non spettante), era costituito da una indennità di quiescenza (gestita da un apposito fondo alimentato da contributi dell'ente e de; lavoratori) pari nel massimo a dieci mensilità dello stipendio lordo percepito nell'ultimo anno di servizio, b) il Commissario nazionale dell'ente, la cui denominazione era stata nel frattempo mutata in "Gioventù Italiana", con deliberazione del 5 novembre 1960 aveva redatto un nuovo regolamento organico, appr. con d. intermin. 4 dicembre 1960, il cui art. 58 disponeva l'assoggettamento ex nunc del personale all'assicurazione generale obbligatoria invalidità e vecchiaia, mentre l'art. 74 - mantenuta ferma l'indennità di quiescenza prevista dal regolamento del 1938 per il servizio prestato fin al 31 dicembre 1960 - introduceva per il servizio successivo un'indennità di anzianità pari ad una mensilità di stipendio (o ad una mensilità e mezzo nel caso previsto dall'art. 78) per ogni anno del rapporto lavorativo, c) la l. 764/1975 di scioglimento dell'ente - previsto il trasferimento dei dipendenti alle regioni e allo Stato (art. 3) e disciplinata la materia pensionistica (art. 8) - ha disposto, con l'impugnato art. 7, che il personale trasferito allo Stato é iscritto, ai fini dell'assistenza malattie e dell'indennità di buonuscita, all'ENPAS e quello trasferito alle Regioni all'INADEL anche se sempre ad avviso della difesa del Lucrezi - sarebbe da fare più appropriata parola di "indennità premio di servizio", d) il Tribunale di Asti avrebbe ravvisato duplicazione di indennità (anzianità - buonuscita) che non troverebbe riscontro nella descritta normativa e sarebbe da imputare alla confusione tra le posizioni dei dipendenti della Gioventù Italiana e dell'ONMI, e) né potrebbe più genericamente parlarsi di "liquidazione comunque sperequata per eccesso" sia perché per il periodo anteriore al 31 luglio 1960 il trattamento era correlativo ad un sistema sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria, sia, più in generale, perché, se di sperequazione fosse da parlare, sarebbe consumata in pregiudizio dei dipendenti della GIL in considerazione delle numerose ipotesi di premio di servizio e di forme integrative di previdenza (ipotesi illustrate nelle deduzioni versate dalla stessa difesa nell'incidente Roggero - ONMI), f) non costituirebbe infine ragione di ingiustificata disuguaglianza il fatto che, per il periodo anteriore allo scioglimento dell'ente, l'indennità possa essere calcolata, ai sensi del regolamento organico del 1960, sulla base di una mensilità e mezzo di stipendio per anno per essere tale ipotesi non generale ma limitata ai soli dipendenti che avessero consentito al mantenimento in servizio fino al 650 anno di età (art. 78 del regolamento);
che (2.3.) il Presidente del Consiglio dei ministri non é intervenuto in alcuno dei due incidenti;
che (3.) alla pubblica udienza del 15 novembre 1983, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione l'avv. Federico Sorrentino in difesa di Lucrezi e di Roggero ha illustrato le formulate conclusioni.
Considerato che (4.1.) mette conto di riprodurre il testo dell'art. 9 l. 698/1975, così come modificato dall'art. 5 l. 10 agosto 1977 n. 563, che forma oggetto dell'incidente sorto nel giudizio promosso da Floggero Ezio contro l'INADEL non senza avvertire che il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 8 l. 4 dicembre 1956, n. 1404, ai fini dello scioglimento e liquidazione dell'ONMI, di cui alla l. 698/1975, prendeva a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge (8 settembre - 7 novembre 1977): "Ai fini dell'assistenza malattia e del trattamento di fine servizio il personale trasferito é iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni riceventi. //Il trattamento di fine servizio sarà liquidato dai predetti enti, per i periodi di servizio prestati presso le amministrazioni riceventi, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo prestato presso l'ONMI, nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del predetto ente. L'ufficio liquidatore verserà agli istituti o enti interessati per conto dell'ONMI l'importo delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento, da ciascun dipendente trasferito, rispettivamente alle regioni od allo Stato ", e ciò perché mediante l'art. 5 l. 563/1977 ai due primi commi dell'art. 9 é stato sostituito l'unico comma che si é riprodotto, e sono state sostituite alcune parole nel terzo, divenuto secondo comma, che va in atto letto Così come si é sopra riportato;
che (4.2.) l'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764, che forma oggetto dell'incidente sorto nel giudizio promosso da Lucrezi Corrado contro l'INADEL così dispone: "Il personale trasferito alle regioni é iscritto, ai fini dell'assistenza malattia e della buonuscita, all'INADEL. Quello trasferito allo Stato é iscritto, ai medesimi lini, all'ENPAS.//L'indennità di buonuscita sarà liquidata agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi prestati presso lo Stato e la regione, nella misura prevista per il relativo personale e, per il periodo di servizio prestato presso la Gioventù Italiana nella misura prevista dal regolamento organico del personale del predetto ente, approvato con decreto interministeriale 4 dicembre 1960. //L'ufficio liquidatore verserà all'INADEL e all'ENPAS, per conto della Giovent - Italiana, l'importo della indennità di anzianità maturata all'atto del trasferimento, sulla base del citato regolamento organico, da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle Regioni od allo Stato";
che (4.3.) pur nella diversità delle disposizioni impugnate, identica é la questione di costituzionalità, e pertanto si giustifica la riunione dei due procedimenti;
che (5.) così identificata la lettera delle due disposizioni impugnate, la giurisprudenza di questa Corte (sentt. 115/1979, 110/1981), coerente nel ritenere la validità della coesistenza delle indennità di anzianità e - stante il carattere previdenziale di questa - di buonuscita al punto di far chiosare ad un giudice di merito (Cons. Stato, Sez. V 24 ottobre 1980, n. 897) che "non abbia più senso invocare il principio di alternatività tra trattamenti di pensione ed indennità di anzianità da considerarsi ormai superato", induce a giudicare manifestamente infondate le proposte questioni anche perché nessuna argomentazione nuova ha addotto il Tribunale di Asti che si é limitato a negare l'alternatività.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 1019 e 1020 R.O. 1979 a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 l. 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), modificato dall'art. 5 l. 1 agosto 1977 n. 563 (Modifiche ed integrazioni della l. 23 dicembre 1975, n. 698), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 16 ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1019 R.O. 1979),
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 l. 18 novembre 1975, n. 764 (Soppressione dell'ente "Gioventù Italiana"), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 16 ottobre 1979 del Tribunale di Asti (n. 1020 R.O. 1979).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1984.