Sentenza n.121 del 1984

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SENTENZA N. 121

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313, comma secondo, cod. proc. civ. e del combinato disposto del predetto art. 313 e degli artt. 660 e 140 stesso codice promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1978 dal Pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Zuppati Gastone e Ligoratti Giuseppe, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 147 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1979 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ramina Pietro e Famiglietti Vittorio, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno 1980;

3) ordinanza emessa il 6 novembre 1980 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Braschi Brese Rita e Buccilli Fulvia, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 dell'anno 1981;

4) due ordinanze emesse il 25 gennaio e 1 luglio 1982 dal Pretore di Martina Franca nei procedimenti civili vertenti tra Montanaro Vito e Fedele Vincenzo ed altra, Caforio Martino e Caforio Angela, iscritte ai nn. 134 e 562 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 dell'anno 1982 e n. 39 del 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza emessa il 21 dicembre 1978 (comunicata l'8 gennaio e notificata il 12 febbraio 1979; pubblicata nella G. U. n.147 del 30 maggio 1979 ed iscritta al n. 266 R.O. 1979) sulla citazione per convalida di sfratto notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. su istanza di Zuppati Gastone a Ligoratti Giuseppe, il Pretore di Mestre giudicò rilevante e, in riferimento all'art. 24 Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità dell'art. 313 comma secondo c.p.c., per il quale nel procedimento avanti il pretore e il conciliatore "tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito", sul riflesso che in casi limite, come quello sottoposto al suo esame in cui nei tre giorni intercorrenti vi erano stati un sabato e una domenica e l'intimato, non comparso né costituitosi, aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata il sabato e, pertanto, non era stato posto in grado di difendersi validamente.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto, depositato il 18 giugno 1979, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la declaratoria d'irrilevanza della proposta questione osservando che la congruità di un termine deve scrutinarsi sulla base dell'id quoti plerumquue accidit e richiamando l'art. 663, comma primo c.p.c., il quale, se nel procedimento di convalida di sfratto, l'intimato non compare o comparendo non si oppone facoltizza il giudice a ordinare la rinnovazione della citazione se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.

2.1. - Con citazione, notificata il 6 luglio 1979, Pietro Ramina aveva proposto opposizione ex art. 668 c.p.c. avverso ordinanza, pronunciata l'11 giugno 1979 dal Pretore di Bologna, di convalidità dell'intimazione di sfratto per morosità da parte di Vittorio Famiglietti assumendo che l'intimazione gli era stata irregolarmente notificata e pertanto aveva potuto, anche per caso fortuito, acquisirne conoscenza sol a seguito della notificazione della successiva ordinanza di convalida; si era costituito il Famiglietti obiettando che lo sfratto era stato regolarmente intimato e che l'avviso di deposito presso la Casa comunale era rimasto giacente presso l'ufficio postale e il destinatario era stato avvisato della giacenza prima il 21 maggio e poi il 2 giugno 1979. Con ordinanza emessa il 22 dicembre 1979 (notificata il 7 e comunicata l'8 gennaio 1980; pubblicata nella G. U. n. 131 del 14 maggio 1980 e iscritta al n. 173 R.O. 1980) l'adito Pretore giudicò rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione d'illegittimità del combinato disposto degli artt. 660, 140 e 313 comma secondo c.p.c. argomentando da ciò che a) il procedimento di convalida di sfratto può diventare una trappola per il conduttore intimato sol che il locatore abbia l'accortezza di richiedere la notificazione ex art. 140 c.p.c. in determinati periodi dell'anno o approfittare della temporanea assenza del conduttore per un viaggio di pochi giorni e, pertanto, dava vita ad una sorta di "diritto vivente" la cui contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost. poteva formare oggetto di non manifestamente infondati dubbi specie in considerazione del termine di tre giorni di solito applicabile alle controversie in materia di locazioni immobiliari urbane, b) né giovava far richiamo alle possibilità di spiegare l'opposizione ex art. 688 c.p.c., vuoi per la scarsa, anche a seguito della C. Cost. 89/1973, esperibilità ditale rimedio, vuoi perché renderebbe necessario un onere dispendioso, che non può sanare l'eventuale illegittimità già perpretata con l'applicazione degli artt. 140 e 313 c.p.c., c) l'esclusione della notificazione al domicilio eletto della intimazione di sfratto, che forse assicura maggiori garanzie di difesa al conduttore, pone in evidenza la necessità della conoscenza effettiva dell'atto da parte di questo, d) la questione, se giudicata fondata, potrebbe giustificare la sostituzione, al termine di tre giorni, del termine di trenta giorni, di cui agli artt. 163 bis, 415 comma quinto c.p.c. e 30 e 46 l. 392/1978.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 3 giugno 198O, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per l'irrilevanza e, in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione argomentando da ciò che a) la ipotizzata incongruità del termine di comparizione dell'intimato - una volta accertata la regolarità della notificazione della intimazione - sarebbe priva di rilevanza nel successivo giudizio di opposizione tardiva, b) l'individuazione dell'oggetto della questione nel combinato disposto dei tre articoli del c.p.c. non consentirebbe di coglierne la relazione con gli invocati parametri di costituzionalità, c) comunque, la questione sarebbe infondata in riferimento all'art. 24 Cost. perché soccorrono a favore del conduttore, il quale non abbia avuto notizia dell'intimazione non per sua colpa, le numerose salvaguardie predisposte dal legislatore (avviso ai sensi dell'art. 660 comma terzo c.p.c.) in tutti i casi di notificazione non in mani proprie; potere - dovere, per il giudice, di ordinare la rinnovazione della citazione anche in caso di semplice probabilità di non conoscenza, nell'intimato non comparso, dell'atto introduttivo (art. 883 c.p.c.); differimento, per trenta giorni dalla esecutorietà della ordinanza di convalida pronunciata in assenza dell'intimato, prevista dal comma secondo aggiunto all'art. 663 con la l. 841/1973; possibilità a seguito della C. Cost. 89/1972, di esperire il rimedio dell'opposizione tardiva nei casi di impedimento del conduttore a comparire nonostante l'acquisita conoscenza dell'atto, d) del pari sarebbe la questione infondata in riferimento all'art. 3 Cost. perché il complesso normativo assicura ad ambo le parti l'esercizio del diritto di difesa, né gioverebbe il richiamo degli artt. 30 e 46 l. 392/1978 sia perché tale normativa non diverge dalla disciplina comune in materia di notificazione alle persone irreperibili, sia perché " la configurazione del procedimento di convalida come procedimento speciale a configurazione sommaria basta a costituire ragionevole giustificazione della diversa disciplina del termine a comparire e dagli effetti della mancata comparizione del convenuto".

3.1. - Con ordinanza emessa il 6 novembre 1980 (notificata il 17 e comunicata il 21 dello stesso mese; pubblicata nella G. U. n. 77 dei 18 marzo 1981 e iscritta al n. 8 R.O. 1981) sulla opposizione a ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa il 4 luglio 1973, proposta dalla inquilina Braschi Brese Rita, la quale assumeva di non aver tempestivamente ricevuto notizia dell'intimazione della locatrice Buccilli Fulvia sia per essere stato il deposito della stessa effettuato il 21 giugno 1979 in tempo in cui per ragioni di lavoro viveva in Cervia, sia per caso fortuito in quanto avevano omesso di avvertirla persone incaricate di farlo, il Pretore di Bologna - a seguito dell'assunzione di prova testimoniale e di deposito di documenti nel contraddittorio della locatrice - ha giudicato rilevante per essere mancata la prova del caso fortuito e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità degli artt. 660, 140 e 313 comma secondo c.p.c., nel loro combinato disposto, richiamando la motivazione in diritto della precedente ordinanza del 22 dicembre 1979 (supra 2.1.) e, in parte, della ordinanza 21 dicembre 1978 del Pretore di Mestre (supra 1.1.) e sottolineando i passi salienti della prima.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1. - Con ordinanza emessa il 25 gennaio 1982 (notificata il successivo 28 e comunicata il 1 febbraio, pubblicata nella G. U. n. 213 del 4 agosto 1982 e iscritta al n. 134/1982) nel giudizio di opposizione ad ordinanza 25 agosto 1981 di convalida di sfratto, resa in assenza dell'inquilino Vito Montanaro, nel contraddittorio dei locatori coniugi Fedele - Seme - raro, il Pretore di Martina Franca ha dichiarato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., non manifestamente in - fondata la questione di illegittimità degli artt. 660, 140 e 313 comma secondo c.p.c. nel loro combinato disposto, riproducendo la motivazione in diritto della ordinanza 22 dicembre 1979 del Pretore di Bologna (supra 2.1.).

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. - Con ordinanza emessa il 1 luglio 1982 (notificata il 5 e comunicata il 7 dello stesso mese; pubblicata nella G. U. n. 39 del 9 febbraio 1983 e iscritta al n. 562 R.O. 1982) nel giudizio di opposizione ad ordinanza 25 luglio 1982 di convalida di sfratto, resa in assenza dell'inquilino Martino Caforio, il quale ebbe nell'atto di opposizione a dichiarare che l'intimazione - citazione gli era stata notificata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'11 febbraio 1982 per l'udienza del 16 dello stesso mese e che l'avviso, come dalla cartolina in atti, era stato da lui ritirato soltanto il 19, e nel contraddittorio della locatrice Angela Caforio, il Pretore di Martina Franca ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione d'illegittimità degli artt. 660, 140 e 313 comma secondo c.p.c. nel loro combinato disposto, riproducendo la motivazione in diritto della ordinanza 22 dicembre 1979 del Pretore di Bologna (suora 2.1.).

5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 24 febbraio 1983, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha riprodotto argomentazioni svolte e conclusioni formulate nell'atto d'intervento depositato nell'incidente iscritto al n. 173/1980 (supra 2.2.).

6. - Nella pubblica udienza, alla quale sono stati con decreto presidenziale 5 ottobre 1983 assegnati i cinque incidenti, il giudice Andrioli ha svolto la relazione e l'avv. dello Stato Carafa ha illustrato le formulate conclusioni.

Considerato in diritto

7. - La circostanza che, mentre il Pretore di Mestre ha sospettato d'incostituzionalità il solo art. 313 comma secondo c.p.c. in riferimento all'art. 24 Cost., gli altri giudici a quibus hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., anche se non induce a ravvisare tra le due questioni un rapporto di continenza, consente di cogliervi una relazione di connessione, che é sufficiente a giustificare la riunione dei cinque incidenti.

8. - Vero é che la questione d'incostituzionalità dell'art. 313 comma secondo é stata dalla Corte giudicata infondata con sent. 213/1975

 (ribadita con ord. 57/1978) ma non men vero é che non tanto le argomentazioni di cui il Pretore di Mestre si é giovato, quanto la res deducta avanti questo magistrato esibisce circostanze di fatto che non consentono di trarre dai due precedenti - ai quali non é lecito affiancare la sent. 226/1975 d'inammissibilità per difetto di rilevanza né la ord. 339/1983 di manifesta inammissibilità per irrilevanza della questione d'incostituzionalità dell'art. 313 comma secondo, sollevata con due ordinanze 2 luglio 1981 del Pretore di Tolmezzo - motivi in qualche guisa utilizzabili nel presente incontro: mentre la C. Cost. 213/1975 ha reputato infondata la questione sul riflesso che il diverso trattamento riservato a notificazione, del cui meccanismo faceva parte la spedizione di avviso con raccomandata nelle due diverse specie disegnate negli artt. 140 e 149 c.p.c., non suonasse offesa agli artt. 3 e 24 Cost., il Pretore di Mestre inserisce l'art. 140 nell'art. 313 comma secondo per inferirne che le quante volte uno o più di uno dei tre giorni che debbono scorrere tra il giorno in cui vanno perfezionate le attività descritte nell'art. 140 e il giorno fissato per la comparizione avanti al pretore o al conciliatore, non sarebbe garantito il diritto di difesa del convenuto, il quale più non avrebbe a sua disposizione tre giorni utili per predisporre la propria comparizione.

Va in linea preliminare osservato che l'art. 313 comma secondo, dettato per l'ipotesi di notificazione effettuata nella circoscrizione territoriale del giudice adito, risponde alla stessa ratio cui si informa il comma terzo dell'art. 313 il quale "negli altri casi" riduce a metà i termini dell'art. 163 bis fissati per i giudizi avanti i giudici collegiali: postoché la tecnica della dimidiazione non poteva essere adoperata per l'ipotesi di notificazione eseguita nella circoscrizione dell'organo singolo di giustizia, il legislatore non poteva non dar vita al comma secondo fissando in tre giorni lo spatium temporis nell'esercizio di quella discrezionalità che questa Corte non potrebbe sindacare se non sostituendo a quel tempas altra durata la cui determinazione compete al legislatore. Legislatore al quale spetta altresì il compito di fissare l'incidenza sui tempi del processo di altri eventi che, come le festività, possono incidere sul concreto funzionamento della giustizia (si pensi alla proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento di unici giudiziari; oppure ai terremoti e, in genere, alle calamità naturali).

Il giudice a quo non si é domandato perché i termini di comparizione siano in più o meno ampia misura ridotti nel rito ordinario avanti i giudici singoli, ma se a tale indagine si fosse dedicato sarebbe emerso in primo luogo che l'accesso delle parti al giudice singolo nel rito ordinario risponde a principi - cui si informano poteri del giudice e facoltà, oneri e diritti delle parti - ben diversi da quelli vigenti quando l'organo di giustizia sia collegiale, e in secondo luogo che i tempi di accesso al giudice del lavoro e, sicut et in quantum, dell'equo canone divergono dai tempi di accesso nel rito ordinario avanti organi monocratici per essere le normative delle ll. 533/1973 e 392/1978 informate a quelle direttive di concentrazione e di immediatezza cui i corpi di legge, da ultimo menzionati, intendevano ispirarsi.

La questione d'incostituzionalità dell'art. 313 comma secondo, pur nel quadro in cui il Pretore di Mestre la ha inserita, non può non giudicarsi infondata.

9. - Meno ampio discorso é da svolgere per giustificare la declaratoria d'infondatezza della questione d'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c., che i Pretori di Bologna e di Martina Franca hanno sottoposto all'esame della Corte assumendo a parametri gli artt. 3 e 24 Cost., inducendo a riflettere che la esiguità del termine di tre giorni, ove incida sul suo scorrere l'art. 140, suonerebbe offesa del principio di eguaglianza e della garanzia del diritto di difesa più cruda nel campo del1 art. 660 c.p.c., che disciplina la forma della intimazione di licenza o di sfratto.

In disparte che l'art. 660 comma terzo può affiancarsi all'art. 140 nel procedimento per convalida di sfratto, non sono da lasciare in ombra, in riferimento all'art. 24 Cost., a) l'art. 663 comma primo, il quale attribuisce al giudice il potere - dovere di disporre la rinnovazione della citazione intimazione non solo se l'intimato non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore o se risulti che il medesimo non abbia avuto conoscenza della citazione, ma anche se apparisca probabile che non ne abbia avuto conoscenza (probabilità nella quale traspare il richiamo della comune esperienza di cui fa parola l'art. 115 comma secondo c.p.c.), e b) la sent. 89/1972, con la quale la Corte ebbe a giudicare illegittimo l'art. 668 comma secondo c.p.c. nella parte in cui non consentiva la tardiva opposizione dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non fosse potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore.

Onde, infine, negare fondamento all'art. 3 quale parametro d'incostituzionalità é da osservare che nel tema che ne occupa il principio di eguaglianza assume rilievo ed é di converso non invocato a proposito a seconda che sia offeso oppure no l'art. 24 Cost., e che i rilievi già svolti (supra 8.) sulla relazione corrente tra il rito ordinario avanti i giudici singoli e i riti speciali introdotti con le ll. 533/1973 e 392/1978 persuadono della inopportunità di far leva sulle ripetute leggi per dire iniquo il trattamento riservato all'intimato dagli artt. 657 a 669 del codice di rito civile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i cinque incidenti (266 R.O. 1979, 173 R.O. 1980, 8 R.O. 1981, 134 e 562 R.O. 1982)

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313 comma secondo c.p.c. in riferimento all'art. 24 Cost.,

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Piazza della Consulta, il 18 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1984.