ORDINANZA N. 114
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 9 febbraio 1982 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Kinzel Wolfgang e Lo Giudice Forni, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 dell'anno 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'4 marzo 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Firenze, dovendo fissare una nuova udienza di comparizione ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c., ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme stesse, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.; che, infatti, il principio d'eguaglianza sarebbe violato, dal momento che solo "in questo tipo di processo" il giudice istruttore dovrebbe differire la causa anziché disporne la cancellazione dal ruolo; mentre la disciplina impugnata sarebbe in ogni caso "scarsamente compatibile sia col notorio attuale carico" degli organi giurisdizionali, "sia con la sentita esigenza di favorire al massimo lo studio e la preventiva preparazione del processo da parte anche del Giudice, sia, infine, col generale bisogno di garantire tempestiva giustizia";
e che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari non fondata la questione predetta.
Considerato che entrambi i parametri costituzionali, cui fa riferimento l'ordinanza in esame, sono stati impropriamente richiamati; che, invero, norme rivolte "a rimediare possibili dimenticanze della difesa" - come pone in rilievo l'ordinanza stessa - non possono risolversi in una violazione dell'art. 24 Cost.; che, d'altra parte, a sostegno dell'asserita violazione del principio generale d'eguaglianza, il giudice a quo non indica alcun tertium comparationis, non considera che quelle impugnate sono pur sempre le regole del vigente processo civile, né tiene conto del rimedio costituito dalla seconda parte dell'art. 181, primo comma: ma, viceversa, si limita a dedurre l'opportunità di stabilire "una meglio funzionante giustizia civile", proponendo in sostanza alla Corte - sotto forma di questione di legittimità costituzionale - un problema di politica legislativa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1984.