Ordinanza n.113 del 1984

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ORDINANZA N. 113

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.L. 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), promosso con l'ordinanza emessa l'8 febbraio 1983 dal Tribunale di Como nel procedimento penale a carico di Gleibs Wilfried Paul' iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Bucciarelli Ducci.

Rilevato che con ordinanza dell'8 febbraio 1983 il Tribunale di Como sollevava, in relazione agli artt. 2 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 D.L. 4 marzo 1976, n. 31 (convertito nella legge n. 159/1976) nella parte in cui limita alle sole persone fisiche, residenti nel comune di Campione d'Italia, l'esonero dall'obbligo della cessione di valuta estera (la cui inosservanza é sanzionata penalmente dall'art. 1, terzo comma, D.L. citato), escludendone invece le persone giuridiche con sede legale nello stesso comune; per il dubbio che tale limitazione determini una ingiustificata discriminazione nello svolgimento di attività economiche tra persone fisiche e persone giuridiche, violando i principi della libertà di iniziativa economica e dell'esercizio dei diritti dell'uomo.

Considerato che l'ordinanza di rinvio non motiva in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel giudizio de quo, limitandosi ad un'affermazione apodittica, senza nemmeno esporre gli elementi di fatto oggetto del giudizio, dai quali si possa comunque dedurre la rilevanza stessa;

ritenuto, pertanto, che non é stata osservata la prescrizione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di esporre i termini ed i motivi dell'eccezione;

che la questione é, quindi, manifestamente inammissibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 D.L. 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge n. 159/1976 (disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), proposta in relazione agli artt. 2 e 41 della Costituzione dal Tribunale di Como con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1984.