ORDINANZA N. 112
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525 (Concessione di amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1982 dal Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di Frezza Francesco ed altro, iscritta al n. 874 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Treviso, con l'ordinanza e nel processo penale di cui all'epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 D.P.R. 9 agosto 1982 n. 525, nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia anche ai casi in cui sia stato estinto con provvedimento definitivo il debito tributario, in mancanza delle istanze e delle dichiarazioni previste dall'articolo impugnato, e ciò per contrasto coll'art. 3, secondo comma Cost.,
che si costituiva nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso nei sensi di cui al dispositivo della presente ordinanza,
considerato che successivamente alla pronunzia dell'ordinanza di rimessione, é sopravvenuto il D.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43 che ha concesso amnistia anche per le ipotesi contemplate dalla predetta ordinanza,
che conseguentemente gli atti debbono essere restituiti al Primo Giudice affinché riesamini la questione alla luce della citata sopravvenienza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Treviso per il riesame della questione dopo la sopravvenienza del D.P.R. 22 febbraio 1983 n. 43.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 6 aprile 1984.