Ordinanza n.101 del 1984

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ORDINANZA N. 101

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi, riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma sesto, del D.L. 8 luglio 1974 n. 264 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria), così come convertito in legge 17 agosto 1974 n. 386, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 maggio 1982 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti di Cestari Giuliano ed altri contro la Giunta della Provincia autonoma di Trento ed altro, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 dell'anno 1983;

2) ordinanze emesse il 6 luglio 1979 dal TAR per l'Umbria sui ricorsi di Pertosa Maria contro l'Ente Ospedaliero "Riuniti Spedali di 5. Maria della Misericordia, San Nicolò degli Incurabili e Pietro Grocco" di Perugia ed altro, e Tirimagni Giampiero contro l'Ente Ospedaliero dell'Alta Valle del Tevere Ospedale Provinciale di Città di Castello ed altro, iscritte ai nn. 621 e 622 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. li dell'anno 1984.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'4 marzo 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che (1.1.) con ordinanza emessa il 14 maggio 1982 su tre ricorsi proposti da Cestari Giuliano contro la Giunta della Provincia Autonoma di Trento e l'Ospedale di Fiemme - Ospedale Generale di Zona - Ente Ospedaliero, da Giordani Elvino contro la Giunta della Provincia Autonoma di Trento e l'Ente Ospedaliero "S. Giovanni" di Mezzolombardo - Ospedale Generale di Zona, e da Wolf Amina e altri contro gli Istituti Ospedalieri di Trento - Ente Ospedattero Generale Regionale, poi riuniti (pervenuta alla Corte Costituzionale il 9 febbraio 1983; notificata il 10 e comunicata il 27 di gennaio 1983; pubblicata nella G. U. n. 184 del 6 luglio 1983 e iscritta al n. 117 R.O. 1983), il Consiglio di Stato - Sezione V Giurisdizionale - si é richiamato a due precedenti sue ordinanze per dichiarare rilevante e, in riferimento al combinato disposto degli artt. 70, 76 e 77 Cost., non manifestamente infondata la questione d'incostituzionalità dell'art. 7 comma secondo (divenuto terzo in sede di conversione disposta con l. 17 agosto 1974 n. 386) D.L. 8 luglio 1974 n. 264, a motivo dell'effetto assolutamente vincolante con carattere d'inderogabilità nel massimo attribuito agli accordi stipulati a norma dell'art. 40 l. 12 febbraio 1968 n. 132, e ne ha esteso l'ambito assumendo a parametro anche l'art. 111, comma secondo, nella parte in cui inibisce al legislatore di escludere o limitare ai soli mezzi d'impugnazione la tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione. Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 16 luglio 1983, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato richiamata la sent. 161/1982 che aveva dichiarato l'incostituzionalità della norma impugnata, ha concluso per la manifesta infondatezza della proposta questione;

che (1.2.) con ordinanza emessa il 6 luglio 1979 sul ricorso proposto da Pertosa Maria contro l'Ente Ospedaliero "Riuniti Spedali di S. Maria della Misericordia, San Nicolò degli Incurabili e Pietro Grocco" di Perugia (pervenuta alla Corte Costituzionale il 1 luglio 1983; notificata il 18 gennaio 1980 e comunicata il 7 giugno 1983; pubblicata nella G. U. n. 11 dell'11 gennaio 1984 e iscritta al n. 621 R.O. 1983) il TAR Umbria ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata,in riferimento all'art. 39 comma quarto Cost., la questione d'incostituzionalità dell'art. 7 comma sesto D.L. 8 luglio 1974 n. 264, così come convertito nella l. 17 agosto 1974 n. 386, nella parte in cui dispone che gli enti ospedalieri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni relative al trattamento economico del personale dipendente, contenute negli accordi sindacali conclusi a livello nazionale. Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

che (1.3.) con la ordinanza emessa il 6 luglio 1979 sul ricorso proposto da Tirimagni Giampiero contro l'Ente Ospedaliero dell'Alta Valle del Tevere Ospedale Provinciale di Città di Castello e l'Ordine Nazionale dei Biologi (pervenuta alla Corte Costituzionale il 10 luglio 1983; notificata il 18 gennaio 1980 e comunicata il 7 giugno 1983; pubblicata nel la G. U.n. 11 dell'11 gennaio 1984 e iscritta al n. 622 RO. 1983) ha riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza resa sotto la stessa data del 6 luglio 1979. Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

che (2.) nel corso della adunanza del 14 marzo 1984 alla quale é stata fissata la decisione dei due incidenti, il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che (3.1.) va disposta la riunione dei tre incidenti per la connessione che li unisce;

che (3.2.) questa Corte, con sent. 161/1982, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo D.L. 8 luglio 1974 n. 264 (divenuto terzo con l. 17 agosto 1974 n. 386 di conversione) ed ha dichiarato non fondata la questione d'illegittimità costituzionale (dell'art. 40 u.c. l. 12 febbraio 1968 n. 132 e) dell'art. 7 commi secondo e sesto D.L. 8 luglio 1974 n. 264, conv. con modificazioni con l. 386/1974, sollevata in riferimento all'art. 39 commi primo e quarto Cost.;

che (3.3.) la Corte, mentre a seguito della mentovata sentenza functa est munere suo sulla ord. 14 maggio 1982 del Consiglio di Stato - Sezione V Giurisdizionale - può limitarsi a constatare che il TAR Umbria, sia nelle due ordinanze in atto sottoposte ad esame sia nelle ordinanze su cui é stata resa la sent. 161/1982, ha impugnato il solo comma sesto dell'art. 7 D.L. 264/1974 sulla base degli stessi argomenti e ha addotto a parametro il solo comma quarto dell'art. 39 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i tre incidenti iscritti ai nn. 117, 621 e 622 R.O. 1983,

a) dichiara manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma secondo (divenuto terzo con l. 17 agosto 1974 n. 386 di conversione) D.L. 8 luglio 1974 n. 264 (Norme per 1,estinzioile dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforn1a sanitaria), dichiarato incostituzionale con sent. 161/1982;

b) dichiara manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 7 comma sesto D.L. 8 luglio 1974 n. 264, così come convertito con l. 17 agosto 1974 n. 386, sollevata, in riferimento all'art. 39 comma quarto Cost., con ordinanze 6 luglio 1979 del TAR Umbria (nn. 621 e 622 R.O. 1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

 

 Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.