ORDINANZA N. 99
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva) promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1982 dal pretore di Licata nel procedimento penale a carico di Biondi Lorenzo Aldo, iscritta al n. 839 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 1983;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, con ordinanza del 23 settembre 1982, il Pretore di Licata ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle "norme di cui alla legge n. 532 del 1982" (Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro), "nell'ipotesi di procedimento per giudizio direttissimo, di cui agli artt. 502 55. C.p.p.", per contrasto col precetto costituzionale "che prevede il diritto alla parità di trattamento davanti alla legge" (art. 3 Cost.) e con la garanzia dei diritti di difesa (art. 24 Cost.) senza operare altra precisazione né quanto alle norme impugnate, né quanto alla fattispecie oggetto del giudizio a quo;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio eccependo pregiudizialmente l'improponibilità della questione di illegittimità costituzionale per indeterminatezza ovvero la sua inammissibilità per irrilevanza, per essere stata la questione stessa sollevata dopo il provvedimento di scarcerazione sulla cui emanazione la sua soluzione avrebbe dovuto influire;
che, in realtà, é stato eluso il precetto di cui all'art. 23 della legge n. 87 del 1953, perché le indicazioni contenute nell'ordinanza, oltre a non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione di legittimità costituzionale,. non consentono il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza già in astratto della questione stessa;
che pertanto la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Licata con l'ordinanza 23 settembre 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.