Ordinanza n.98 del 1984

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ORDINANZA N. 98

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) e successive modificazioni e art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Torino sul ricorso dell'INA, iscritta al n. 820 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983;

udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che, con ordinanza del 4 giugno 1981, la Commissione tributaria di secondo grado di Torino ha sollevato questione di legittimità degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, concernente la " Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili", e successive modificazioni, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, modificativo del detto art. 14 della legge n. 643 del 1972, per contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 Cost.;

che l'ordinanza di rimessione, quanto alla controversia oggetto del giudizio a quo, si limita a esporre in fatto che trattavasi nella specie di INVIM decennale con riferimento a un immobile sito in Torino, Via dei Mille n. 7, e che analoga eccezione di illegittimità costituzionale era stata sollevata dall'INA (Istituto nazionale delle assicurazioni) nel giudizio di primo grado;

che l'ordinanza stessa, quanto all'oggetto della questione di legittimità costituzionale, si limita a indicare, a fronte delle norme parametro 3, 42 e 53 Cost., le disposizioni fonte delle norme impugnate, disposizioni concernenti i criteri per la determinazione dell'incremento di valore al quale si riferisce l'imposizione tributaria, e a soggiungere che una di esse, l'art. 14 della legge n. 643 del 1972, é stata dichiarata illegittima con sentenza di questa Corte 7 novembre 1979, n. 126 nella parte in cui é in contrasto con l'art. 3 Cost., rimanendo quindi impregiudicata rispetto alle altre norme parametro, ed é stata abrogata con decreto legge 12 novembre 1979, n. 571, rimanendo quindi operante per i rapporti sorti medio tempore;

che in tal modo non é stato soddisfatto il precetto dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, perché le suddette indicazioni, oltre a non consentire l'esatta individuazione dell'oggetto della questione di legittimità costituzionale - come e perché le norme impugnate siano in contrasto con gli artt. 42 e 53 e, residualmente, con l'art. 3 Cost. - non consentono il controllo sulla valutazione, da parte del giudice a quo, della rilevanza della questione stessa;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale suindicata va dichiarata manifestamente inammissibile

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con ordinanza del 4 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di secondo Prado di Torino.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.