Ordinanza n.97 del 1984

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ORDINANZA N. 97

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 25 luglio 1952, n. 1713 (Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Giacomo Mario fu Annibale, in comune di San Giovanni Rotondo (Foggia), promosso con ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Amministrazione Ospedali Riuniti di Napoli e E.R.S.A.P. ed altri, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 del 1982;

visti gli atti di costituzione dell'E.R.S.A.P. e dell'Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.a.;

udito nella pubblica udienza del 28 febbraio 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli:

uditi gli avv.ti Alfonso Siciliani per la Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.a. e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per l'E.R.S.A.P..

Ritenuto che 1.1. - Con atto, notificato il 12 settembre 1953, l'Amministrazione degli Ospedali Riuniti di Napoli convenne avanti il Tribunale di Bari la Sezione speciale della riforma fondiaria di Puglia e Lucania, il Min. Agr. e Foreste e Teresa Del Grazia per sentir dichiarare l'incostituzionalità del D.P.R. 25 luglio 1952 n. 1713 (G.U. 1 dicembre 1952 suppl.) con cui erano stati trasferiti in proprietà della Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania i terreni siti nel territorio di S. Giovanni Rotondo (prov. di Foggia) in località "Posta della Via" per la complessiva estensione di h. 101.95.02, intestati a De Giacomo Mario di cui l'attrice assumeva di essere erede per la nuda proprietà immobiliare mentre l'usufrutto competeva alla Del Grazia, ed ottenere la restituzione dei terreni, sul duplice riflesso che l'esproprio non poteva essere operato in danno di istituzione pubblica di beneficenza, quale gli Ospedali Riuniti, e che non si era tenuto conto del fatto che 216 ettari della stessa tenuta erano stati permanentemente occupati dall'Autorità militare aeronautica per la costruzione dell'aeroporto di Amendola fin dal 19 settembre 1947. Si costituì la Sezione speciale per la riforma fondiaria replicando in ordine al primo motivo di illegittimità denunciato dall'Amministrazione attrice che la data del D.P.R. 1713/1952 era anteriore alla data dell'apertura della successione del De Giacomo (1 dicembre 1952) e in ordine al motivo d'illegittimità costituzionale del D.P.R. 1713/1952 che l'occupazione d'urgenza dei 216 ettari non era idonea a trasferire la proprietà all'Autorità militare e, pertanto, non incideva sulla quota di reddito da espropriare e concluse per il rigetto delle domande. Il Min. Agr. e Foreste si costituì eccependo l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale e il proprio difetto di legittimazione passiva e spiegarono intervento con separali atti a) la Casa Sollievo della Sofferenza, che si protestava erede del De Giacomo, e, ponendo in rilievo che l'Amministrazione militare aeronautica aveva radicalmente trasformato i terreni con opere a carattere permanente, instò per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione d'illegittimità del D.P.R., e b) Padre Pio da Pietralcina (al secolo Francesco Forgione) per l'ipotesi in cui il Tribunale di Roma, investito del giudizio di petizione di eredità del De Giacomo, promosso dall'Amministrazione degli Ospedali Riuniti, lo riconoscesse erede. Nell'atto 12 luglio 1978 di riassunzione del processo di cui il Tribunale di Bari aveva disposto la sospensione in attesa della definizione del giudizio di Petizione di eredità, al quale la Corte di appello di Ronfa, con sentenza 29 settembre 1977 16 gennaio 1978, ebbe a porre fine dichiarando spettare alla Del Grazia 1 indennità di espropriazione dei 216 ettari mentre la qualità di erede del patrimonio immobiliare del De Giacomo venne riconosciuta alla Casa Sollievo della Sofferenza, la S.p.a. Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza, subentrata alla Casa Sollievo della Sofferenza, chiese dichiararsi non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del decreto del Capo dello Stato n. 1713 in data 25 luglio 1952, proposta dagli Ospedali Riuniti di Napoli con l'atto introduttivo del giudizio, e rimettere gli atti di causa alla Corte Costituzionale, e nel merito 1) condannare la convenuta Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania - in accoglimento della domanda di rivendica proposta dalla Casa Sollievo della Sofferenza con l'intervento nel giudizio promosso dagli Ospedali Riuniti di Napoli - alla restituzione alla concludente immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.a. dei 101 ettari della tenuta Posta della Via in Agro di San Giovanni Rotondo illegittimamente espropriati da detta Sezione unitamente ai frutti percetti e percependi, 2) condannare la Sezione speciale per la riforma fondiaria, se del caso in solido con Ministero dell'Agricoltura, al risarcimento dei danni da liquidarsi nel corso del giudizio o in separata sede, 3) condannare la Sezione Riforma - se del caso in solido col Ministero dell'Agricoltura - alle spese ed onorari del giudizio, 4) munire la emananda sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, adottando ogni altro provvedimento del caso. Mentre il Min. Agricoltura insisté nell'affermare la propria estraneità alla controversia l'Ente di sviluppo agricolo della Puglia (E.R.S.A.P.) chiese dichiararsi manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità e rigettare le domande proposte nei confronti di esso Ente. Dal suo canto, Teresa Del Grazia, che, con atto pubblico 25 novembre 1980 per notar Marini, aveva ceduto la indennità di esproprio degli h. 216, costituita da Buoni del Tesoro, alla S.p.a. Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza, rinunciò agli atti del giudizio e la rinuncia venne accettata dalle altre parti in causa;

che 1.2. - Con ordinanza emessa il 16 marzo 1982 (notificata il successivo 25 marzo e comunicata il 19 aprile 1982; pubblicata nella G. U. n. 303 del 3 novembre 1982 e iscritta al n. 344 R.O. 1982) l'adito Tribunale ha sollevato questione d'illegittimità del D.P.R. 25 luglio 1952 n. 1713;

che 2.1. - Avanti la Corte si é costituito per la Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.a. l'avv. Alfonso Siciliani giusta delega in margine all'atto di deduzioni depositato il 15 settembre 1982, in cui ha riassunto argomentazioni svolte nel giudizio di merito ed evidenziato i motivi salienti dell'ordinanza di rimessione concludendo per la declaratoria di incostituzionalità dell'impugnato D.P.R. 1713/1952; argomentazioni e conclusioni ribadite nella memoria del 10 febbraio 1984, in cui ha richiamato tra l'altro le sentt. 15 aprile 1976 n. 1345 e 2644/1971 della Corte di Cassazione e la sent. 6/1966 con la quale questa Corte ha enunciato il principio - sussistere espropriazione tutte le volte che il godimento del bene nel senso della sua utilizzazione o disposizione venga sottratto in tutto o in parte al titolare del diritto a nulla rilevando che questi ne rimanga o meno il proprietario -. Ha spiegato intervento per l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 23 novembre 1982, nel quale ha sostenuto che - essendo pacifico che alla data del 15 novembre 1949, presa a riferimento dalla legge 230/1950, erano catastalmente intestati al De Giacomo terreni agricoli per oltre 300 ettari, con un reddito dominicale complessivo superiore ai minimi stabiliti dalla legge 841/1950 - non poteva attribuirsi rilievo alla dedotta situazione di occupazione da parte dell'Autorità militare, sia perché l'art. 6 della legge 841, nel riconoscere l'esclusiva rilevanza delle risultanze catastali, fa salvi i soli casi di contestabilità delle stesse, sia perché (come affermato dalla Corte di Cassazione: sentt. nn. 1345/1976 e 1213/1977) i principi giurisprudenziali elaborati in tema di irreversibile trasformazione di immobili occupati d'urgenza per la realizzazione di opere pubbliche (riconoscimento, al decreto di occupazione preordinato all'esproprio, di un effetto lato senso anticipatorio dell'esproprio stesso) non sono estensibili alle occupazioni di cui all'art. 76 della legge 2359/1865, non soggette ai termini di inefficacia propri dei decreti di occupazione di urgenza e, correlativamente, non preclusive - nella loro istituzionale contingibilità - di una successiva restituzione (previa rimessa in pristino dei terreni occupati); sulla base di tali argomentazioni ha concluso per la declaratoria di infondatezza della proposta questione. Nella memoria del 15 febbraio 1984 l'Avvocatura erariale, preso atto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sent. 26 febbraio 1983 n. 1484, hanno affermato che la radicale trasformazione del fondo - ove sia dal giudice di merito ritenuta univocamente interpretabile nel senso della irreversibile sua destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica - comporta l'estinzione, in quel momento, del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario in capo all'ente costruttore, ha escluso che da tale principio possa inferirsi che alla data del 15 dicembre 1949 l'estensione di 216 ettari utilizzati nell'allestimento del campo di volo di Amendola fossero da reputare trasferiti in proprietà dell'Amministrazione militare così da non poter essere assunta nel calcolo preordinato alla individuazione della proprietà fondiaria suscettibile di scorporo, vuoi perché l'Amministrazione della Difesa nel caso in esame si era immessa nel possesso dei terreni in virtù del decreto d'occupazione 30 agosto 1947 che, siccome emesso ai sensi dell'art. 76 l. 2359/1865, non era soggetto a termine di efficacia, laddove il principio é stato dalla Corte di Cassazione enunciato in riferimento ad ipotesi di trasformazione del bene in pendenza di una situazione di occupazione illegittima per difetto originario di titolo o per sopravvenuta inefficacia dello stesso, vuoi perché nel caso in esame l'immobile al 31 agosto 1947 risultava già trasformato con la realizzazione del campo di volo allestito dalle Forze armate alleate durante la requisizione effettuata in periodo bellico, vuoi infine perché l'allestimento di un "campo di volo" (e non di un aeroporto) non avrebbe - con ogni probabilità da constatarsi con istruzione consecutiva a rimessione degli atti al Tribunale di cui l'Avvocatura erariale ha comunque formulato riserva di richiesta - determinato la radicale trasformazione dell'intera superficie di 216 ettari;

che 2.2. - Alla pubblica udienza del 28 febbraio 1984, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Siciliani nell'interesse della Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S.p.a. e l'avv. dello Stato Laporta per l'E.R.S.A.P. hanno ampiamente illustrato le contrapposte conclusioni.

Considerato che 3.1. - Mentre la l. 12 maggio 1950 n. 230 affidò alla Opera per la valorizzazione della Sila il compito di procedere alla riforma agraria nell'ambito dell'Altopiano della Sila e dei contermini territori ionici (art. 1) ed assoggettò ad espropriazione i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione, i quali, computate anche le proprietà situate fuori del territorio indicato nell'art. 1, appartenevano a qualsiasi titolo, in comunione o pro - indiviso a singole persone o società che, al 15 novembre 1949, avevano più di trecento ettari, ma escluse dal computo i terreni trasferiti a causa di morte a favore dei discendenti in linea retta dal 15 novembre 1949 fino alla entrata in vigore della legge (art. 2), la l. 21 ottobre 1950 n. 841 autorizzò il Governo della Repubblica ad applicare la l. 230/1950 a territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria, tra i quali si annoveravano i territori della provincia di Foggia specificati dall'art. 1 D.P.R. 7 febbraio 1951 n. 67 (G. U. 27 febbraio 1951 n. 48 suppl.), con le deroghe stabilite negli articoli seguenti, tra cui l'art. 4 che sostituì all'art. 2 della legge c.d. silana del testo del quale mette conto di riprodurre almeno i commi primo (" Nei territori considerati dalla presente legge la proprietà terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, é soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà al 1 gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi"), 2 ("La quota da espropriare ad ogni proprietario, sia esso persona fisica o società, sulla proprietà a lui appartenente a qualsiasi titolo, anche se in comunione o pro indiviso, é determinata dalla tabella allegata alla presente legge"), 4 ("I terreni trasferiti a causa di morte dal 15 novembre 1949 fino all'entrata in vigore della presente legge ai discendenti in linea retta sono inclusi nel computo del patrimonio di detti discendenti"). Che il superamento della consistenza dei trecento ettari al 15 novembre 1949 rilevi sol per i terreni ubicati nell'Altopiano della Sila e nei contermini territori ionici e non anche per i terreni coinvolti dal D.P.R. 1713/1952 che il Tribunale di Lari ha sospettato di incostituzionalità, risulta dalle premesse del D.P.R. 67/1951 nelle quali sono richiamati l'art. 5 l. 230/1950 ("Il Governo, per delegazione concessa con la presente legge, e secondo i principi e i criteri direttivi definiti dalla legge medesima, sentito il parere di una commissione composta di tre senatori e di tre deputati elett dalle rispettive Camere, provvede, entro il 31 dicembre 1951, con decreti aventi valore di legge ordinaria: a) all'approvazione dei piani particolareggiati di espropriazione; b) alle occupazioni di urgenza dei beni sottoposti ad espropriazione; c) ai trasferimenti dei terreni indicati nell'art. 3 in favore dell'Opera"), gli artt. 1 e 2 l. 841/1950, e il D.P.R. 7 febbraio 1951 n. 67, che ha applicato la l. 841/1950, fra l'altro, ai territori della provincia di Foggia, nonché "il parere, in data 19 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841". L'art. 2 l. 841/1950, che ha sostituito, per i territori diversi dall'Alto - piano della Sila e dai contermini territori jonici, l'art. 4 della legge silana, che aveva fissato il tetto dei trecento ettari, non l'art. 4 della legge silana é il canone cui si é ispirato il D.P.R. 1713/1952;

che 3.2. - Se si considera che il Tribunale di Bari, nell'ultimo considerando, contrassegnato dalla lett. I), ha rescritto che "l'eccezione d'incostituzionalità del D.P.R. del 1952 per eccesso rispetto ai limiti della delega di cui alla legge n. 230/1950 (art. 5) e n. 841 del 1950 (art. 1 e 2) e per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, non é dunque, per quanto si é detto, manifestamente infondata, né può, evidentemente, il giudizio, che ha per oggetto principale la revindica dei terreni scorporati, definirsi indipendentemente dalla risoluzione ditale questione di legittimità costituzionale, e pertanto va disposta la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con la conseguente sospensione del giudizio e quindi della decisione di tutte le questioni di merito e di rito dibattute", si constata che al giudice a quo sono stati presenti della legge 841/1950 soltanto gli artt. 1 e 2 e non l'art. 4 che ha sostituito l'art. 2 della legge silana e che nell'ampia motivazione sfociata nella riprodotta lett. 1) (v. le lett. a), b), c) punto 4)) campeggia proprio quell'art. 2 della legge silana che é estraneo alla vicenda. La discrasia che ne risulta é sì profonda e la motivazione sulla rilevanza sì priva di consistenza che la questione di costituzionalità non può essere presa allo stato degli atti in esame da questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Bari, che li aveva rimessi con ordinanza 16 marzo 1982 (n. 344/1982) pronunciata nel procedimento civile tra la Immobiliare Casa Sollievo della Sofferenza S..p.a. e l'E.R.S.A.P..

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.