Ordinanza n.93 del 1984

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ORDINANZA N. 93

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 836 (Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale) promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1977 dal Pretore di Bologna sulla richiesta di liquidazione proposta da Ratta Andrea, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 dell'anno 1978;

udito nella camera di consiglio dell'l1 gennaio 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 836, nella parte in cui prevede per i testimoni un'indennità troppo esigua e non differenziata secondo l'impegno richiesto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la questione é stata sollevata in sede di liquidazione dell'indennità al testimone e non nel corso del giudizio, come invece richiede l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 836, sollevata dalla ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.