ORDINANZA N. 92
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 56, comma primo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1977 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Rossetti Marcello e Schettino Francesco ed altri, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 230 dell'anno 1977. Visto l'atto di costituzione di Rossetti Marcello nonché l'atto di intervento dei Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che la domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, in riferimento agli artt. 24 e 28 della Costituzione.
Considerato che il giudizio a quo nasce da una citazione proposta davanti al Tribunale di Napoli nei confronti di un giudice dello stesso Tribunale;
che nell'ordinanza si ammette che il Tribunale non é competente a conoscere della domanda proposta contro un giudice in servizio presso lo stesso Tribunale, cognizione che spetterà ad altro Tribunale designato dalla Corte di Cassazione, in applicazione del secondo comma dell'art. 56 cod. proc. civ.;
che il Tribunale di Napoli non può in alcun modo pronunciarsi sull'azione proposta, neppure per dichiararla improponibile per difetto di autorizzazione;
che l'eventuale accoglimento della questione non avrebbe alcun effetto sul giudizio a quo, almeno per la parte che interessa il Tribunale di Napoli, il quale dovrà - qualunque sia l'esito del giudizio di costituzionalità - dichiarare la propria incompetenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità nella questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, primo comma, cod. proc. Civ. sollevata dalla ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.