ORDINANZA N. 88
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica), promosso con ordinanza emessa il 1 giugno 1981 dal TAR per il Lazio sul ricorso proposto da Orvieti Marcello contro il Preside dell'Istituto tecnico industriale "E. Fermi" di Bibbiena ed altri, iscritta al n. 884 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 giugno 1981, pervenuta alla Corte costituzionale il 29 novembre 1982, il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9 e 10 della legge 19 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica), nella parte in cui fissano un diverso regime delle assenze per malattia accertata dall'Amministrazione nei riguardi dei professori incaricati a tempo indeterminato rispetto ai docenti di ruolo;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che tale questione, sollevata in precedenza anche da altri giudici con riferimento ai medesimi parametri degli artt. 3 e 32 della Costituzione, é stata già dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 212 del 1983, e manifestamente infondata con ordinanza n. 291 del 1983, né sono prospettati nel presente giudizio argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che le considerazioni poste da questa Corte a base della richiamata sentenza n. 212 del 1983, valgono anche ad escludere il contrasto, peraltro appena profilato nell'ordinanza di rimessione, delle denunciate norme con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione;
che va, pertanto, dichiarata la manifesta infondatezza della questione in esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i Giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32 e 38, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 1 giugno 1981 dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n. 884 del 1982), degli artt. 9 e 10 della legge l9 marzo 1955, n. 160 (Norme sullo stato giuridico del personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1984.