ORDINANZA N. 83
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo e terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 giugno 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Grosseto sul ricorso di Papini Mario, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983,
2) ordinanza emessa il 18 dicembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Grosseto sul ricorso della S.p.a. Grandi Magazzini al Risparmio, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che con ordinanze 18 dicembre 1981 e il giugno 1982 la Commissione tributaria di primo grado di Grosseto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo e terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in quanto esclude la detrazione dal reddito d'impresa - ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - delle poste passive non registrate nelle scritture contabili prescritte e non imputate nel conto profitti e perdite.
Considerato che questione identica é stata decisa, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 186 del 1982;
che le ordinanze anzidette non allegano argomentazioni nuove, le quali possano indurre a discostarsi da tale decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74, secondo e terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (" Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche"), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1984.