ORDINANZA N. 81
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Toscana notificato il 28 gennaio 1982, depositato il 6 febbraio 1982 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1982. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con l'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51, é stato istituito, al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, un "diritto" annuale, che le camere di commercio percepiscono, a decorrere dal 1982, a carico di tutte le ditte iscritte negli albi e nei registri da esse tenuti;
che con ricorso, notificato il 28 gennaio 1982, la Regione Toscana, in persona del Presidente protempore della Giunta, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Predieri, ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma anzidetta, per contrasto con gli artt. 77 e 117 della Costituzione;
che all'uopo la Regione ricorrente - richiamati gli artt. 52, ultimo comma, e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, concernenti, rispettivamente, le funzioni regionali in materia di artigianato, agricoltura, piccole e medie imprese e commercio, ed il trasferimento alle regioni delle competenze amministrative nelle materie ad esse trasferite o delegate - deduce che il disporre un accrescimento - come quello operato dalla norma impugnata - d'interventi promozionali a favore delle piccole e medie imprese, attribuendone il compito alle camere di commercio, ed il costituire a tal fine un fondo con il reperimento dei mezzi attraverso una nuova imposizione tributaria, significa prevedere funzioni amministrative nell'area di competenza regionale, e regolare con una legge statale una materia deferita alla competenza regionale, con invasione di quest'ultima;
che secondo la Regione ricorrente, inoltre, la normativa posta dal D.L. n. 786 del 1981 di per sé non é legittima, poiché tale decreto sarebbe stato emanato "al di fuori dei presupposti costituzionali", in quanto l'art. 77 della Costituzione abilità il Governo alla decretazione d'urgenza ricorrendo casi straordinari di necessità e di urgenza, mentre nel caso in questione non sussisteva alcuna straordinarietà, né necessità, né urgenza;
che dinanzi a questa Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Considerato, per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del D.L. n. 786 del 1981, promossa dalla ricorrente Regione in riferimento all'art. 77 della Costituzione, che questa Corte, con la sentenza n. 307 del 1983, ha ribadito la sua giurisprudenza, costante nell'affermare - in applicazione dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 - che le regioni non possono prospettare alla Corte medesima in via principale vizi insuscettibili di concretare invasioni delle competenze loro garantite, si che a tale stregua non é dato alle regioni stesse di impugnare un decreto - legge per il preteso difetto dei presupposti giustificativi costituzionalmente prescritti;
che va, pertanto, dichiarata la manifesta inammissibilità della questione prospettata dal ricorso in esame, in riferimento all'art. 77 della Costituzione;
che la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 34 del D.L. n. 786 del 1981, promossa con lo stesso ricorso in riferimento all'art. 117 della Costituzione, é stata già dichiarata non fondata da questa Corte, in esito ad analogo ricorso della Regione Lombardia, con la richiamata sentenza n. 307 del 1983:
che il ricorso in esame non prospetta argomenti atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza, e pertanto la questione, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 34, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51, promossa dalla Regione Toscana - in riferimento all'art. 77 della Costituzione - con ricorso notificato il 28 gennaio 1982 (n. 8 registro ricorsi 1982);
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 (Disposizioni in materia di finanza locale), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 51, promossa dalla Regione Toscana - in riferimento all'art. 117 della Costituzione - con ricorso notificato il 28 gennaio 1982 (n. 8 registro ricorsi 1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 29 marzo 1984.