Ordinanza n.76 del 1984

 

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ORDINANZA N. 76

 

ANNO 1984

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

 

Prof. Antonino DE STEFANO

 

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

 

Avv. Oronzo REALE

 

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

 

Avv. Alberto MALAGUGINI

 

Prof. Livio PALADIN

 

Dott. Arnaldo MACCARONE

 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

 

Prof. Giuseppe FERRARI

 

Dott. Francesco SAJA

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) e art. 4, primo comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria), promossi con ordinanze emesse il 19 novembre 1982 dal Pretore di Prato nei procedimenti civili vertenti tra Mencacci Luciano c/Comune di Prato e Lorenzini Carlo c/USL n. 9 Area Pratese, iscritte ai nn. 10 e 11 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 156 e 163 dell'anno 1983.

 

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.

 

Ritenuto che, colle ordinanze e nelle cause civili di cui all'epigrafe, il Pretore di Prato sollevava questione di legittimità costituzionale degli articoli di legge pure in rubrica citati, in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione,

 

che il magistrato rimandava, quanto ai motivi che dovrebbero giustificare sia la rilevanza che la non infondatezza della questione, a quelli esposti dal Pretore di Ventimiglia nell'ordinanza 26 aprile 1982 (G. U. n. 290 del 20 ottobre 1982).

 

Considerato che dal testo dell'ordinanza non é comunque dato di conoscere assolutamente l'oggetto delle controversie, di cui manca qualsiasi accenno, in guisa da risultare impossibile desumere almeno qualche indizio sulla rilevanza,

 

che peraltro questa Corte ha ripetutamente ammonito che la motivazione sulla questione sollevata deve risultare dalla lettura dell'ordinanza di rimessione, essendo escluso ogni riferimento per relationem nemmeno a precedenti ordinanze dello stesso Giudice o ad istanze contenute nel fascicolo, mentre qui addirittura si rimanda a provvedimento di magistrato di diversa Corte d'appello,

 

che, pertanto, mancando del tutto ogni motivazione tanto sulla rilevanza quanto sulla stessa questione incidentale, questa appare manifestamente inammissibile,

 

che le questioni sollevate dalle due ordinanze, riguardando le stesse disposizioni di legge, possono essere congiuntamente decise.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi di cui alle due ordinanze in epigrafe.

 

dichiara manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in l. 18 dicembre 1970 n. 1034, e 4, primo comma, D.L. 8 luglio 1974 n. 264 convertito in l. 17 agosto 1974 n. 386, sollevata con le ordinanze 19 novembre 1983 dal Pretore di Prato, in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.