ORDINANZA N. 76
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica) e art. 4, primo comma, del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria), promossi con ordinanze emesse il 19 novembre 1982 dal Pretore di Prato nei procedimenti civili vertenti tra Mencacci Luciano c/Comune di Prato e Lorenzini Carlo c/USL n. 9 Area Pratese, iscritte ai nn. 10 e 11 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 156 e 163 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, colle ordinanze e nelle cause civili di cui all'epigrafe, il Pretore di Prato sollevava questione di legittimità costituzionale degli articoli di legge pure in rubrica citati, in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione,
che il magistrato rimandava, quanto ai motivi che dovrebbero giustificare sia la rilevanza che la non infondatezza della questione, a quelli esposti dal Pretore di Ventimiglia nell'ordinanza 26 aprile 1982 (G. U. n. 290 del 20 ottobre 1982).
Considerato che dal testo dell'ordinanza non é comunque dato di conoscere assolutamente l'oggetto delle controversie, di cui manca qualsiasi accenno, in guisa da risultare impossibile desumere almeno qualche indizio sulla rilevanza,
che peraltro questa Corte ha ripetutamente ammonito che la motivazione sulla questione sollevata deve risultare dalla lettura dell'ordinanza di rimessione, essendo escluso ogni riferimento per relationem nemmeno a precedenti ordinanze dello stesso Giudice o ad istanze contenute nel fascicolo, mentre qui addirittura si rimanda a provvedimento di magistrato di diversa Corte d'appello,
che, pertanto, mancando del tutto ogni motivazione tanto sulla rilevanza quanto sulla stessa questione incidentale, questa appare manifestamente inammissibile,
che le questioni sollevate dalle due ordinanze, riguardando le stesse disposizioni di legge, possono essere congiuntamente decise.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi di cui alle due ordinanze in epigrafe.
dichiara manifestamente inammissibile per assoluta mancanza di motivazione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 convertito in l. 18 dicembre 1970 n. 1034, e 4, primo comma, D.L. 8 luglio 1974 n. 264 convertito in l. 17 agosto 1974 n. 386, sollevata con le ordinanze 19 novembre 1983 dal Pretore di Prato, in relazione agli artt. 3 e 23 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.