ORDINANZA N. 64
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto - legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge 26 gennaio 1982, n. 12 (blocco degli Organici delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 dal Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra USL n. 24 di Ascoli Piceno e Gaspari Luciano ed altri, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 novembre 1982 - nel giudizio d'appello contro la sentenza del Pretore di Offida 9 - 13 novembre 1981 promosso dall'Unità Sanitaria Locale, n. 24 di Ascoli Piceno nei confronti di Gaspari Luciano, Coccia Fiorella e Marchegiani Giuseppe - il Tribunale di Ascoli Piceno ha sollevato, su eccezione degli appellati, in riferimento agli artt. 3, 32 e 33 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto - legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, in quanto la norma impugnata subordina ad autorizzazione dell'Unità Sanitaria Locale l'accesso dell'utente il servizio sanitario agli ambulatori e alle strutture diagnostiche convenzionate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;
che davanti a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che l'ordinanza di rimessione, la quale non contiene neppure una sommaria descrizione della fattispecie oggetto del giudizio di provenienza, non rende ragione, ma fa solo apodittica affermazione della rilevanza, in esso, della sollevata questione, sicché - stante l'elusione del precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 sulla necessità di riferirne i termini e i motivi - la questione stessa va dichiarata, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa il 5 novembre l9S2 dal Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.