ORDINANZA N. 63
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, III cpv., del D.L. 26 novembre 1981, n. 678, conv. in legge 26 gennaio 1982, n. 12 (blocco degli organici delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1982 dal pretore di Recanati nel procedimento civile vertente tra Tognetti Giancarlo e Regione Marche, iscritta al n. 17 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 1983;
visto l'atto di costituzione di Tognetti Giancarlo;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 novembre 1982 - nel giudizio promosso da Tognetti Giancarlo quale legale rappresentante della Società in nome collettivo Laboratorio analisi cliniche "Delta" nei confronti della regione Marche - il Pretore di Recanati ha sollevato, su iniziativa dell'istante, in riferimento agli artt. 2 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto - legge 26 novembre 1981, n. 678 (convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1982, n. 12) in quanto la norma impugnata subordina ad autorizzazione dell'unità sanitaria locale l'accesso dell'utente il servizio sanitario agli ambulatori e alle strutture diagnostiche convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio;
considerato che davanti a questa Corte si é costituito, oltre al Tognetti nella detta qualità, il Sindacato nazionale unitario biologi analisti liberi professionisti (SNUBALP), il quale non era costituito nel giudizio davanti al Pretore, sicché il detto intervento va dichiarato, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, inammissibile;
considerato che l'ordinanza di rimessione, la quale non contiene neppure una descrizione sommaria della fattispecie oggetto del giudizio di provenienza, non motiva sulla rilevanza, in esso, della sollevata questione, sicché - stante l'elusione del precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 circa la necessità di riferirne i termini e i motivi - la questione stessa va dichiarata, in armonia con la costante giurisprudenza di questa Corte, manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal Sindacato nazionale unitario biologi analisti liberi professionisti (SNUBALP):
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con la detta ordinanza emessa il 26 novembre 1982 dal Pretore di Recanati
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.