ORDINANZA N. 62
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 2 luglio 1957, n. 474 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1981 dal Tribunale di Trani nel procedimento penale a carico di Di Molfetta Pantaleo ed altri iscritta al n. 902 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142 del 1983;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza emessa nel procedimento penale a carico di Di Molfetta Pantaleo ed altri il 5 giugno 1981 (comunicata il successivo 26 e notificata il 17 novembre 1982; pubblicata nella G. U. n. 142 del 25 maggio 1983 e iscritta al n. 902 R.O. 1982) e pervenuta alla Corte il 7 dicembre 1982, il Tribunale di Trani ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimità dell'art. 15 l. 2 luglio 1957 n. 474 di conversione con modificazioni del D.L. 5 maggio 1957 n. 271 (concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali), per il quale chiunque trasporta o fa trasportare olii minerali combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza certificato di provenienza, nei casi in cui questo sia prescritto, o con certificato scaduto, falso o alterato, é punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore in ogni caso a due milioni; che avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che con sent. 30/1979 la Corte aveva dichiarato non fondata la questione di illegittimità della disposizione impugnata, proposta da altri giudici in riferimento all'art. 3 Cost., né il Tribunale di Trani, il quale non si é fatto carico del precedente della Corte, ha formulato argomenti nuovi che ne inducano al riesame.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità dell'art. 15 l. 2 luglio 1957 n. 474 di conversione con modificazioni del D.L. 5 maggio 1957 n. 271 (concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli orli minerali), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 5 giugno 1981 del Tribunale di Trani, già giudicata infondata con sent. 30/1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.