ORDINANZA N. 56
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma primo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e succ. modif. (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e 22, comma sesto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 promossi con dieci ordinanze emesse il 9 febbraio 1983, il 27 ottobre 1982 e il 17 novembre 1982 dal Pretore di Cremona, rispettivamente iscritte ai nn. da 581 a 590 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 del 1983.
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore dott. Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che il Pretore di Cremona, con dieci ordinanze emesse il 27 ottobre e 17 novembre 1982 e il 9 febbraio 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 9, primo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e 22, sesto comma, legge 24 dicembre 1979, n. 650, in quanto non prevedono idonee garanzie di difesa per l'imputato nei prelievi e nell'analisi dei campioni di acque effettuati dagli organi amministrativi di controllo, per il dubbio che tali disposizioni violino il diritto di difesa, consentendo di porre a base di una condanna penale i risultati di una procedura amministrativa alla quale l'interessato non é stato posto in grado di intervenire.
Ritenuto che analoga questione é stata già sollevata in riferimento agli stessi parametri davanti a questa Corte, denunciandosi però oltre alle disposizioni sopra indicate anche l'art. 15 della legge n. 319/1976, norma questa cui deve più correttamente farsi risalire l'effetto denunciato come costituzionalmente illegittimo, dal momento che é proprio il settimo comma del citato art. 15 a disciplinare il prelevamento e l'analisi dei campioni delle acque di scarico da parte degli organi amministrativi; mentre le norme impugnate dal giudice a quo riguardano soltanto la disciplina generale degli scarichi ed i limiti di accettabilità dei tassi di inquinamento previsti dalle apposite tabelle.
Ritenuto, pertanto, che la medesima questione deve ritenersi già risolta con la sentenza n. 248 del 28 luglio 1983, che ha pronunciato la illegittimità costituzionale del citato art. 15, settimo comma, della legge n. 319/1976.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma primo, legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e 22, sesto comma, legge 24 dicembre 1979, n. 650, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.