ORDINANZA N. 49
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone), promossi con ventidue ordinanze emesse il 18 aprile 1983 dal Pretore di Bari, il 17 marzo 1983 dal Pretore di Ruvo di Puglia, l'11, 15 febbraio e 5 marzo 1983 dal Pretore di Carrara, il 18 aprile 1983 dal Pretore di Ruvo di Puglia, l'11 e 18 aprile, il 27, 31 maggio e 15 giugno 1983 dal Pretore di Carrara, iscritte rispettivamente ai nn. 437, 451, 484, 485, 486, 487, 488, 494, 495, 530, 531, 532, 533, 599, 628, 629, 630, 631, 632, 652, 653, 654 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 288, 301, 308, 315, 322 e 329 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile tra Avena Anna e Catacchio Francesca, avente per oggetto licenza per finita locazione, il Pretore di Bari con ordinanza del 18 aprile 1983 (reg. ord. n. 437 del 1983) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 58 l. 27 luglio 1978 n. 392;
che il Pretore dubita che le dette norme, di cui la prima é dettata per i contratti non ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge citata e la seconda per i contratti in corso (come quello di cui al caso di specie), in quanto permettono al locatore di usufruire della cessazione del rapporto locativo alla scadenza del medesimo senza dover provare un suo interesse prevalente su quello del conduttore all'abitazione, si pongano in contrasto:
- con l'art. 3, primo comma, Cost., poiché l'attribuzione di un diritto di recesso " incondizionato" al locatore tanto nel caso delle locazioni abitative quanto nel caso delle locazioni non abitative comporterebbe l'identico trattamento di situazioni obiettivamente diverse;
- ancora con l'art. 3, primo comma, Cost., per la differenza di trattamento delle locazioni abitative rispetto a quelle non abitative, in cui, salvo casi tassativamente previsti, il conduttore ha diritto al rinnovo del contratto alla prima scadenza;
- con l'art. 3, secondo comma, Cost., poiché il libero recesso del locatore finirebbe per costituire un ostacolo al pieno sviluppo della persona umana;
- con l'art. 42, secondo comma, Cost., poiché le norme impugnate, anteponendo la tutela della proprietà immobiliare del locatore all'interesse all'abitazione del conduttore, trascurebbero "la preminente funzione sociale della proprietà";
che analoghe questioni vengono sollevate con ordinanza del 17 marzo 1983, in causa Lojodice c. Siciliani (reg. ord. n. 451 del 1983), dal Pretore di Ruvo di Puglia, il quale dubita che le predette norme contrastino:
- con l'art. 2 Cost., in quanto il difetto di "tutela rafforzata della dimensione abitativa" ostacolerebbe lo svolgimento della persona umana;
- con l'art. 3, secondo comma, Cost., per la ragione già espressa dal Pretore di Bari;
- con gli artt. 41, primo comma, e 42, secondo comma, Cost., in quanto la tutela dell'iniziativa economica e della proprietà privata debbono sottostare ai principi dell'utilità e della funzione sociale;
che lo stesso Pretore emanava in data 18 marzo 1983 ordinanze di contenuto identico, in causa Tatulli c. La Tegola (reg. ord. n. 494 del 1983) e Pellegrini utrinque (reg. ord. n. 495 del 1983):
che le stesse questioni, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 41 e 42 Cost., venivano sollevate dal Pretore di Carrara con le ordinanze: 11 febbraio 1983, Menconi c. Arrighi (r.o. n. 484/1983); 11 febbraio 1983, Carlotto c. Fusani (r.o. n. 485/1983); 15 febbraio 1983, Vianello c. Dazzi (r.o. n.486/1983); 5 marzo 1983, Garlaschi c. Pietrini (r.o. n. 487/1983); 5 marzo 1983, Pucci c. Vignoli (r.o. n. 488/1983); 11 aprile 1983, Morescalchi c. Schilirò (r.o. n. 530/1983); 11 aprile 1983, Sarteschi c. Barbieri (r.o. n. 531/1983); 11 aprile 1983, Campanini c. Ferrari (r.o. n. 532/1983); 11 aprile 1983, Biancotti c. Venturelli (r.o. n. 533/1983); 18 aprile 1983, Crudeli c. Barotti (r.o. n. 599/1983); 31 maggio 1983, Bellacci c. Scatena (r.o. n. 628/1983); 31 maggio 1983, Menegoli c. Serri (r.o. n. 629/1983); 27 maggio 1983, Castellotti c. Papini (ro. n. 630/1983); 31 maggio 1983, Bianchelli c. Gaussiat (r.o. n. 631/1983); 31 maggio 1983, Bedini c. Bertelli (ro. n. 632/1983); 15 giugno 1983, Puccetti c. Muracchioli (r.o. n. 652/1983); 15 giugno 1983, Maiuri c. Verdiani (r.o. n. 653/1983); 15 giugno 1983, Fusani c. Menchini (r.o. n. 654/1983);
che con le ordinanze dal n. 487 al n. 654 del 1983 il Pretore impugna anche l'art. 65 l. cit., che estende l'art. 3 ai contratti in corso non soggetti a proroga;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri é intervenuta nelle cause relative alle ordinanze da n. 628 a n. 632 del 1983 chiedendo che sia dichiarata l'inammissibilità o, in subordine, la manifesta infondatezza delle questioni.
Considerato che tutti i giudizi debbono essere riuniti per la identità o connessione delle relative questioni;
che tutte le medesime questioni sono state già decise dalla Corte con sentenza 28 luglio 1983 n. 252 in cui si é rilevato che la previsione di cui agli artt. 3, 58, 65 l. n. 392 del 1978, della locazione abitativa come contratto a tempo determinato, con il conseguente diritto del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile alla scadenza del termine senza dover provare una giusta causa, non lede i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.), della cui attuazione l'interesse al bene primario dell'abitazione non é configurabile come "presupposto";
che nella stessa sentenza si é ancora osservato come la detta previsione non contrasti né col principio di eguaglianza tra conduttori di immobili abitativi e non, stante l'eterogeneità delle situazioni considerate e la discrezionalità del legislatore nel disciplinarle, né con gli artt. 41 e 42 Cost. in quanto i limiti della utilità e della funzione sociale, a cui sono soggette l'iniziativa economica e la proprietà privata, sono stati discrezionalmente apprezzati dal legislatore ordinario senza che sia stato leso alcun altro principio costituzionale;
che le dette questioni sono state poi dichiarate manifestamente infondate con ordinanze nn. 352 e 364 del 1983:
che la questione sollevata dal Pretore di Bari - secondo cui le norme impugnate, mediante l'attribuzione al locatore di un diritto di recesso "incondizionato" sia nelle locazioni abitative che in quelle non abitative, finiscono col parificare situazioni diverse così contrastando co1 principio di eguaglianza - risulta manifestamente infondata alla stregua delle altre censure mosse nella stessa ordinanza del medesimo Pretore, che lamenta la diversità di disciplina dei due tipi di contratto.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 58, 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost. dai Pretori di Bari, Ruvo di Puglia e Carrara, e già decise con sentenza del 28 luglio 1983 n. 252.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.