ORDINANZA N. 48
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Indennità premio di fine servizio dei dipendenti dell'INADEL e degli enti locali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 giugno 1982 dal TAR per il Veneto sul ricorso proposto da Fernandes Lionel contro USL n. 28 di Legnago, iscritta al n. 922 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 5 gennaio 1983 dal pretore di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Cecchi Marina Antonietta contro INADEL, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 191 dell'anno 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella Camera di Consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 3 giugno 1982 pronunciata su ricorso del dott. Fernandes Lionel contro la USL n. 28 di Legnago, il TAR dei Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della l. 8 marzo 1968 n. 152 nella parte in cui stabilisce che i lavoratori dipendenti degli Enti locali iscritti all'INADEL conseguono nel caso di dimissioni il diritto all'indennità premio di fine servizio con almeno 25 anni di servizio e almeno due anni di iscrizione;
che con ordinanza 5 gennaio 1983, pronunciata nel procedimento civile promosso da Cecchi Marina Antonietta contro l'INADEL, il Pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale della citata norma, in riferimento al solo art. 3 Cost.;
considerato che questioni identiche a quelle sopra ricordate sono già state prese in esame dalla Corte e dichiarate prima non fondate con sentenza n. 46/83 e, poi, manifestamente infondate con ordinanza n. 294/83;
che in questa sede non vengono addotti motivi che possano indurre a modificare le precedenti decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi iscritti ai nn. 922/82 e 127/83, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, delle legge 8 marzo 1968 n. 152, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.