Ordinanza n.31 del 1984

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 31

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

         Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli immobili urbani), e dell'art. 73 della stessa legge, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, promossi con ordinanze 2 dicembre 1980 del Pretore di Bologna, 28 aprile 1981 del Tribunale di Trani, 26 maggio 1982 del Pretore di Napoli, 9 luglio 1982 del Pretore di Paola, 26 febbraio 1982 del Pretore di Milano, 7 giugno 1982 del Giudice Conciliatore di Sant'Antioco, 19 ottobre 1982 del Tribunale di Messina, 24 novembre 1982 del Pretore di Sala Consilina, 23 novembre 1982 del Pretore di Roma, 28 ottobre 1982 del Tribunale di Torino, 5 dicembre 1981 del Pretore di Canosa di Puglia e 20 dicembre 1982 del Pretore di Misilmeri, rispettivamente iscritte ai nn. 63 e 425 del registro ordinanze 1981, nn. 511, 665, 673, 800 e 871 del registro ordinanze 1982 e nn. 81, 101, 133, 199 e 272 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 98 e 283 dell'anno 1981, nn. 303 e 310 dell'anno 1982 e nn. 53, 108, 149, 184, 191, 219 e 225 dell'anno 1983.

Visti gli atti di costituzione di Sbano Pietro e della s.p.a. R.A.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 47 della Costituzione (richiamati talvolta congiuntamente, altre volte in combinazioni differenziate), questione di legittimità degli artt. 34 e 69, settimo e nono comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 della stessa legge, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n.93, facendo riferimento ora al complesso di tali norme, ora a due, ora ad una sola di esse;

che le censure proposte investono, nella sostanza, il combinato disposto degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge n. 392 del 1978, quest'ultimo quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge n. 21 del 1979, convertito con modificazioni nella legge n. 93 del 1979, nella parte in cui, per le ipotesi di recesso dai contratti di locazione di immobili adibiti ad una delle attività indicate nell'art. 27, nn. 1 e 2, della legge 27 luglio 1978, n. 392, soggetti a proroga ai sensi dell'art. 67 della stessa legge, pone a carico del locatore l'obbligo di corrispondere al conduttore un'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di diciotto mensilità sulla base del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche:

ritenuto che, stante la sostanziale identità delle questioni proposte, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

considerato che in alcune delle ordinanze di rimessione, e precisamente in quelle emesse dal Pretore di Canosa di Puglia il 5 dicembre 1981 (r.o. 199/1983), dal Giudice Conciliatore di Sant'Antioco il 7 giugno 1982 (r.o. 800/1982) e dal Pretore di Paola il 9 luglio 1982 (r.o. 665/1982), la questione risulta prospettata senza che, di fronte alla domanda di rilascio dell'immobile adibito ad uso non abitativo, presentata adducendo l'esistenza di un valido motivo di recesso, i giudici a quibus abbiano accertato la validità dell'addotto motivo ed ordinato formalmente il rilascio dell'immobile;

e che, quindi, l'avere i giudici a quibus dubitato della legittimità costituzionale della norma che prevede la misura dell'indennità di avviamento, prima ancora di essersi espressi sulla domanda principale, rende tali pronunce del tutto premature e, quindi, inconferenti (v. sentenza n. 300 del 1983, ordinanza n. 3 del 1984);

che le questioni sollevate dal Pretore di Bologna con ordinanza del 2 dicembre 1980 (r.o. 63/1981), dal Tribunale di Trani con ordinanza del 28 aprile 1981 (r.o. 425/1981), dal Pretore di Milano con ordinanza del 26 febbraio 1982 (r.o. 673/1982), dal Pretore di Napoli con ordinanza del 26 maggio 1982 (r.o. 511/1982), dal Tribunale di Messina con ordinanza del 19 ottobre 1982 (r.o. 871/1982), dal Pretore di Roma con ordinanza del 23 novembre 1982 (r.o. 101/1983), dal Pretore di Sala Consilina con ordinanza 24 novembre 1982 (r.o. 81/1983), dal Tribunale di Torino con ordinanza del 28 ottobre 1982 (r.o. 133/1983) e dal Pretore di Misilmeri con ordinanza del 20 dicembre 1982 (r.o. 272/1983), sono state decise con la sentenza n. 300 del 1983 e che nelle ordinanze di rimessione non si trovano argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 della stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Canosa di Puglia con ordinanza del 5 dicembre 1981 (r.o. 199/1983), dal Giudice Conciliatore di Sant'Antioco con ordinanza del 7 giugno 1982 (r.o. 800/1982) e dal Pretore di Paola con ordinanza del 9 luglio 1982 (r.o. 665/1982);

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 69, settimo e nono comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 della stessa legge 27 luglio 1978, n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 47 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con ordinanza del 2 dicembre 1980 (r.o. 63/1981), dal Tribunale di Trani con ordinanza del 28 aprile 1981 (r.o. 425/1981), dal Pretore di Milano con ordinanza del 26 febbraio 1982 (r.o. 673/1982), dal Pretore di Napoli con ordinanza del 26 maggio 1982 (r.o. 511/1982), dal Tribunale di Messina con ordinanza del 19 ottobre 1982 (r.o. 871/1982), dal Tribunale di Torino con ordinanza del 28 ottobre 1982 (r.o. 133/1983), dal Pretore di Roma con ordinanza del 23 novembre 1982 (r.o. 101/1983), dal Pretore di Sala Consilina con ordinanza del 24 novembre 1982 (r.o. 81/1983) e dal Pretore di Misilmeri con ordinanza del 20 dicembre 1982 (r.o. 272/1983).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.