Ordinanza n.24 del 1984

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ORDINANZA N. 24

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

         Dott. Aldo CORASANITI,Giudici;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 313, in relazione agli artt. 69 novellato, 132 e 133 codice penale promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1981 dal Pretore di Fermo, nel procedimento penale a carico di Munari Claudio, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 dell'anno 1983. Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983, il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Fermo propone, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo comma e 102, primo comma Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo e quarto comma, del T.U. delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313, nonché dell'art. 6 di quest'ultima legge, nella parte in cui tali norme prevedono, per la circolazione con veicoli che superino il peso complessivo consentito, la sanzione penale ovvero quella amministrativa a seconda che la eccedenza superi o no i 30 quintali e non consentono di applicare la sanzione amministrativa ove rispetto all'ipotesi più grave ricorrano circostanze attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti;

Considerato che, peraltro, dopo l'emanazione della suindicata ordinanza, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale é stato integralmente sostituito dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella penale, in tutti i casi di circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per cento il peso complessivo consentito, ivi compreso quello in cui l'eccedenza supera i 30 quintali; commina sanzioni distinte e di importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30 quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente, infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite minimo ed uno massimo;

che, di conseguenza, si rende necessario che il giudice a quo proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata, tenendo conto delle norme sopravvenute.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Fermo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1984.