ORDINANZA N. 20
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,comma primo, lett. a), 9, commi primo e terzo, 15, commi sesto e settimo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche; art. 22, comma nono, legge 24 dicembre 1979, n. 650 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a carico di Biancardi Ezio, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 114 del 1983;
2) ordinanza emessa il 13 ottobre 1982 dal Tribunale di Crema nel procedimento penale a carico di Pozzali Giovanni, iscritta al n. 920 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142 del 1983;
3) ordinanza emessa il 14 dicembre 1982 dal Tribunale di Cremona nel procedimento penale a carico di Gennari Luigi, iscritta al n. 110 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1983.
Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che i Tribunali di Vigevano, Crema e Cremona, con ordinanze rispettivamente del 7 e 13 ottobre e del 14 dicembre 1982 hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 6, comma primo, lett. a), 9, commi primo e terzo, 15, commi sesto e settimo legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni (Tutela delle acque dall'inquinamento), in quanto non prevedono idonee garanzie di difesa per l'imputato nei prelievi e nell'analisi dei campioni di acque effettuati dagli organi amministrativi di controllo, per il dubbio che tali disposizioni violino il diritto di difesa, consentendo di porre a base di una condanna penale i risultati di una procedura amministrativa alla quale l'interessato non é stato posto in grado di intervenire.
Ritenuto che la medesima questione é stata già esaminata sotto gli stessi profili dalla Corte costituzionale che, avendola ritenuta fondata, ha dichiarato, con sentenza n. 248 del 28 luglio 1983, l'illegittimità costituzionale dell'impugnato art. 15 della legge n. 319/1976, al quale andava circoscritta l'impugnativa sollevata in quella sede da diverse autorità nei confronti delle stesse norme censurate nel presente giudizio.
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma primo, lett. a), 9, commi primo e terzo, 15, commi sesto e settimo legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni, sollevata in relazione all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1984.