ORDINANZA N. 15
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento all'art. 10, comma secondo, n. 14, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Legge delega sulla riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1981 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Di Maggio Michele contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 31 marzo 1982. Visti l'atto di costituzione di Di Maggio e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che la Corte di cassazione, con ordinanza 2 luglio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui prevede il ricorso alla Commissione centrale tributaria per le questioni di fatto diverse dalla valutazione estimativa - in riferimento all'art. 76 della Costituzione e in relazione all'art. 10, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
considerato che la medesima questione di legittimità costituzionale é stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 57 del 1982;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Revisione della disciplina del contenzioso tributario"), sollevata dalla Corte di cassazione, con ordinanza 2 luglio 1981, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1984.