ORDINANZA N. 14
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo e terzo comma, 13, primo, secondo comma, in relazione all'art. 10 del R.D. 21 aprile 1942, n. 444, e terzo comma, 15, 16, 17 e 49, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 aprile 1979 dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise sul ricorso proposto da Garofalo Antonio contro il Comune di Campobasso, iscritta al n. 485 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 237 del 29 agosto 1979;
2) ordinanza emessa il 3 aprile 1979 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Gattobigio Romano contro la Regione Umbria ed altri, iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del 24 ottobre 1979.
Visto l'atto di costituzione di Garofalo Antonio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che con ordinanze 3 aprile 1979 e 24 aprile 1979 il TAR dell'Umbria ed il TAR del Molise hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo e terzo comma; 13, primo e secondo comma; 15, 16, 17 e 49, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (" Istituzione dei tribunali amministrativi regionali"), in riferimento agli artt. 3, 97, 101, 107 e 108 Cost.;
Ritenuto che si deduce il contrasto tra le norme impugnate - le quali regolano taluni aspetti dello status e della carriera dei magistrati dei tribunali amministrativi regionali - ed i principi costituzionali in tema d'indipendenza, imparzialità e irremovibilità dei giudici.
Considerato che, successivamente, é entrata in vigore la legge 27 aprile 1982, n. 186 (" Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali"), la quale ha completamente innovato la normativa impugnata.
Ritenuto che é necessario, pertanto, il riesame della rilevanza delle questioni da parte del giudice a quo, alla luce di tale jus superveniens.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1984.