ORDINANZA N. 12
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge della Regione Emilia-Romagna 11 ottobre 1972, n. 9 (Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione Emilia-Romagna) promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1981 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto dalla s.r.l. Immobiliare Conchiglia ed altra contro il Comune di Bologna ed altra, iscritta al n. 547 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 del 3 novembre 1982. Visti gli atti di costituzione della Regione Emilia - Romagna e di Sanguinetti Camilla;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il TAR per l'Emilia-Romagna, con ordinanza emessa il 17 dicembre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, 118, terzo comma, 121 e 123 della Costituzione, 25 e 57 dello Statuto della Regione medesima; e che nel presente giudizio si sono costituite la ricorrente, aderendo alla tesi del giudice a quo, e la Regione Emilia-Romagna, chiedendo invece che la Corte si pronunci nel senso della non fondatezza.
Considerato che la questione predetta é rilevante, ai fini del giudizio a quo, nella parte in cui la norma impugnata consente la delega delle funzioni esercitate dalla Giunta regionale "a singoli componenti la Giunta stessa"; e che, in tali limiti, la questione stessa é stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 48 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione legislativa in esame.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 11 ottobre 1972, n. 9, della Regione Emilia - Romagna, già dichiarata costituzionalmente illegittima, limitatamente alle parole "o a singoli componenti la Giunta stessa", con sentenza n. 48 del 1983.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 25 gennaio 1984.