Ordinanza n.9 del 1984

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ORDINANZA N. 9

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiana

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

         Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1981 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Chiapparelli Virgilio ed altri e A.CO.TRA.L. e I.N.P.S., iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 21 aprile 1982. Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 23 ottobre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 24 maggio 1970, n. 336 ("Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), "nella parte in cui prevede oneri finanziari a favore del personale di cui all'art. 4 della legge stessa senza indicare i mezzi per farvi fronte", ed in particolare degli artt. 1 e 2 cit., per pretesa violazione dell'art. 81 Cost.; e che nel presente giudizio si é costituito l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che l'art. 30 bis del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi"; e che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della proposta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 17 gennaio 1984.