ORDINANZA N. 9
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiana
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1981 dal Pretore di Roma nei procedimenti civili vertenti tra Chiapparelli Virgilio ed altri e A.CO.TRA.L. e I.N.P.S., iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 del 21 aprile 1982. Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 23 ottobre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 24 maggio 1970, n. 336 ("Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), "nella parte in cui prevede oneri finanziari a favore del personale di cui all'art. 4 della legge stessa senza indicare i mezzi per farvi fronte", ed in particolare degli artt. 1 e 2 cit., per pretesa violazione dell'art. 81 Cost.; e che nel presente giudizio si é costituito l'INPS, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Considerato che l'art. 30 bis del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi"; e che, di conseguenza, va disposta la restituzione degli atti al giudice a quo affinché rivaluti la rilevanza della proposta questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 17 gennaio 1984.